Frequentazione siti di incontri online: La Cassazione, con ordinanza 3879/2021 ha confermato la decisione della Corte d’Appello in merito all’addebito della separazione a carico del marito, poiché responsabile di aver intrattenuto incontri con altre donne attraverso siti di incontri online a pagamento.
Frequentazione siti di incontri online: In particolare, a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, il marito ricorreva in Cassazione, sollevando cinque motivi di ricorso: i primi tre si basavano sulla mancata ammissione di una prova testimoniale in riferimento sia all’addebito che alle sue condizioni economiche, con la quale avrebbe voluto dimostrare la non addebitabilità della separazione per infedeltà in ragione della riappacificazione con la moglie e per averla assistita durante il periodo di malattia della stessa.
Il marito contestava poi quanto stabilito dai giudici relativamente alla propria condizione economica, essendo il medesimo un pensionato gravato da problemi di salute.
Ed infine, il marito lamentava la valutazione superficiale da parte dei giudici di alcuni documenti, perché a base del mantenimento della moglie erano state prese in considerazione delle somme frutto di lasciti ereditari.
In realtà la Cassazione ha ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dal marito, prendendo in considerazione gli sms e i documenti prodotti dalla moglie, che provavano i pagamenti effettuati sui siti d’incontri.
La Cassazione precisava aver assunto la propria decisione sulla base dell’evidente disparità economica dei coniugi, specificando che “sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee a provare il proprio convincimento.”
Dunque, la Cassazione ha stabilito gravare sul coniuge provare l’addebito della separazione, se questa è causata dalla condotta infedele dello stesso, consistente nel frequentare altre donne su siti di incontri online a pagamento, riservandone al giudice la valutazione degli indizi probatori.