Incidente stradale testimoni: La legge del 4.08.2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha stabilito che in caso di incidente stradale, l’identificazione di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’accaduto deve essere effettuata nella denuncia di sinistro, cioè nella lettera in cui si comunica alla propria assicurazione di essere stati coinvolti in un incidente stradale.
Se nella denuncia non vengono indicati testimoni spetta all’impresa di assicurazione farne richiesta all’assicurato, con l’avvertimento che in mancanza di risposta e comunicazione dei nominativi, la prova per testimoni sarà ritenuta inammissibile in un eventuale procedimento giudiziario.
Incidente stradale testimoni: L’impresa di assicurazione deve inviare la richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro ed entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. con le stesse modalità, l’assicurato è tenuto a rispondere indicando i testimoni.
Se l’impresa assicuratrice è intenzionata a individuare altri testimoni inoltre, deve, a sua volta, farlo nel termine di 60 giorni. Il mancato rispetto dei termini, ribadiamo, rende inammissibili le testimonianze.
Le uniche eccezioni a questa regola si verificano quando anche se i testimoni non sono stati menzionati nella denuncia sinistro, sono stati comunque menzionati nei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente e quando vi è prova che è stato impossibile identificarli nei termini di legge.
In maniera evidente la nuova normativa ha lo scopo di contrastare le truffe ai danni delle Compagnie Assicurative che spesso ruotano intorno alle false testimonianze.
Incidente stradale testimoni: La prima applicazione della nuova normativa è avvenuta presso il Giudice di Pace di Cosenza dove il Giudice ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perché nella denuncia di sinistro era stato specificato che non vi erano testimoni al momento dell’incidente.
Per cui, se in fase stragiudiziale il danneggiato richiedente esclude espressamente l’esistenza di testimoni o l’intervento di autorità, viene meno anche l’obbligo della Compagnia assicurativa di effettuare un ulteriore accertamento sui fatti.