Assegnazione casa familiare spese condominiali. Chi paga? Non è possibile dare un’unica risposta a questa domanda. Può essere tenuto al versamento delle spese condominiali sia il proprietario dell’appartamento, che l’assegnatario dello stesso. Ciò varia in base ad un accertamento di fatto relativo alla finalizzazione del versamento. Cioè dipende se il pagamento delle spese condominiali integri o meno il contributo al mantenimento dei figli. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha trattato la questione relativa alla corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali in caso di assegnazione della casa familiare. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Assegnazione casa familiare spese condominiali. La vicenda trae origine dal divorzio di una coppia spostata, con una figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
In primo grado, il Tribunale aveva stabilito:
- la corresponsione di € 1.500,00 mensili a titolo di assegno divorzile in capo al marito;
- la corresponsione di € 1.000,00 (oltre la metà delle spese straordinarie) a titolo di mantenimento della figlia;
- l’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del marito alla moglie in quanto convivente con la figlia maggiorenne;
- obbligo del padre di corrispondere altresì il 100% delle spese condominiali relative alla casa familiare.
La decisione veniva confermata in secondo grado dalla sulla base della valutazione che la casa coniugale era una componente dell’assegno di mantenimento in favore della figlia.
La sentenza di secondo grado era dunque stata impugnata dall’ex marito, il quale si doleva – sempre per quanto qui di rilievo – della violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 6 L. 898 del 1970 e dell’art. 337 ter co. 4 c.c. per aver, la Corte d’appello, posto integralmente a suo carico le spese condominiali relative alla casa familiare.
La Corte di Cassazione, come si vedrà di seguito, ha respinto la doglianza dell’ex marito e ha espresso il seguente principio.
Assegnazione casa familiare spese condominiali. La Corte di cassazione (C. Cass. Ord. n. 36088/2021) ha stabilito che il pagamento delle spese condominiali spetta:
- al proprietario della casa familiare assegnata all’altro genitore convivente con il figlio, nel caso in cui l’obbligo al pagamento degli oneri condominiali integri – sulla base di valutazioni fattuali sulla situazione patrimoniale dei genitori – il contributo al mantenimento della prole;
- al genitore assegnatario della casa familiare, laddove non risulti tale finalizzazione.
In conclusione, non è possibile dare una risposta univoca alla domanda “chi paga le spese condominiali in caso di assegnazione della casa familiare”. Occorre una valutazione concreta che stabilisca se il pagamento delle spese condominiali sia o meno finalizzato al mantenimento della prole.