Condizionatore condominio: si può obbligare il condomino ad eliminare il motore del condizionatore? Secondo una recente sentenza, si. I motori dei condizionatori, anche se collocati all’interno della terrazza privata, alterano le linee architettoniche, la simmetria e l’estetica del fabbricato. Il Tribunale di Udine, infatti, ha condannato una condomina alla rimozione dei motori a servizio dell’impianto di condizionamento del suo appartamento posto sulla facciata condominiale (Trib. Udine, sentenza n. 107/2022).
Condizionatore condominio : La disciplina: ai sensi dell’articolo 1102 c.c., l’uso della cosa comune da parte di ciascun condominio è vietato in due casi: quando ne alterna la destinazione e quando impedisce agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Nel caso in oggetto, la condomina non aveva informato l’amministratore dell’installazione dei condizionatori e, pertanto, aveva violato quanto stabilito dal regolamento di condominio che prevedeva, all’art. 5 che “è concesso ai condòmini di installare i gruppi esterni per il condizionamento dell’aria esclusivamente ove predisposto dal costruttore. In assenza dovranno essere posti in luogo non visibile dall’esterno e collocati a livello del piano di calpestio del proprio balcone, terrazza o loggia”.
La condomina aveva posto i due motori uno a mezza altezza e l’altro sopra il primo, visibili dall’esterno, e senza alcuna autorizzazione da parte della assemblea condominiale, alterando di conseguenza il decoro architettonico dell’immobile.
Ma cosa si intende per “decoro architettonico”? La locuzione fa riferimento all’estetica dell’edificio, all’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli conferiscono un determinato aspetto, una specifica identità.
Rientrano tra le innovazioni vietate, quelle che violano il decoro architettonico con una apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio o anche di singole parti.
Non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato, abbia un particolare pregio artistico; è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.
È certamente consentito al singolo condomino, al fine di una piena utilizzazione della propria unità immobiliare, l’installazione di un impianto di condizionamento nel proprio appartamento. Tale esigenza di raffreddare la propria unità immobiliare però deve essere contemperata con il diritto di tutti i condòmini a subire il danneggiamento del decoro e dell’estetica dello stabile.
Condizionatore condominio: Il procedimento e la vicenda: a seguito dell’installazione, non autorizzata, dei suddetti motori dei condizionatori, l’assemblea condominiale aveva stabilito che la condomina dovesse rimuovere le unità esterne.
Il Condominio ha convenuto in giudizio la condomina, chiedendo la rimozione dei motori dei condizionatori collocati nella sua terrazza per violazione del Regolamento Condominiale e per aver alterato il decoro architettonico del condominio stesso.
Secondo il Tribunale adito, la condomina, in assenza di autorizzazione fornita dall’assemblea condominiale, ha illegittimamente installato le suddette unità, violando le disposizioni del Regolamento Condominiale che hanno carattere vincolante e costituiscono obbligo per i condòmini prevalendo sull’interesse dei singoli, nonché l’art. 1102 c.c. e determinando una alterazione del decoro condominiale, così come evidenziato dalla assemblea condominiale.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato la condomina alla rimozione dei motori a servizio dell’impianto di condizionamento del suo appartamento posto sulla facciata condominiale.