Caduta dalle scale del Condominio: chi risarcisce? Se il condomino scivola sulle scale i danni subiti sono risarciti dal Condominio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 cc perché, in veste di custode, aveva l’obbligo di eliminare l’insidia.
Questo è il principio espresso in una recente pronuncia dal Tribunale di Velletri (sentenza n. 2050 del 20-11-2019).
Secondo i giudici sussiste la responsabilità del Condominio per la caduta dalle scale del Condominio mentre appunto stava scendendo le scale condominiali, determinata da fattori concomitanti quali presenza di acqua sulle scale, scivolosità dei gradini, assenza di messa a norma delle stesse.
La presenza di acqua sulla pavimentazione esterna del condominio integra una fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. a carico del condominio stesso
La vicenda e la decisione del Tribunale. Con atto di citazione un condomino ha convenuto in giudizio il proprio Condominio chiedendo il risarcimento del danno subito per le lesioni riportate a seguito della caduta sulle scale condominiali.
Questi, mentre scendeva le scale di accesso al garage condominiale, non avvedendosi che i gradini erano bagnati, in assenza di corrimano e fasce antiscivolo sulla pedata degli scalini, è caduto rovinosamente rotolando sino al piano garage procurandosi la rottura del polso.
Il condominio si è costituito in giudizio eccependo che nel caso di specie ci si trovava innanzi ad un caso fortuito e/o di forza maggiore, costituito dalla presenza insolita di acqua sui gradini, proveniente da un giardino limitrofo che ha bagnato le scale sino al piano garage, oltre alla presumibile scarsa diligenza del danneggiato che ha percorso la rampa di scale bagnate, probabilmente in modo veloce e non attento, omettendo un’adeguata accortezza.
Il Tribunale di Velletri ha respinto l’eccezione fatta dal Condominio e accolto la domanda del condomino. I giudici hanno ritenuto che il sinistro si è verificato non per una condotta colposa dell’attore, bensì per il negligente comportamento del Condominio, che non ha provveduto per tempo ad eliminare l’insidia che ha provocato la caduta.
Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.: come funziona? La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che il danneggiato dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia; non è quindi necessario che lo stesso fornisca la prova della pericolosità del bene in custodia, derivante dal suo cattivo funzionamento.
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone, però, l’esistenza di un potere di custodia della cosa, che nel caso di specie sussiste in capo al Condominio.
Occorre, poi, dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno. Nel caso in esame l’attore ha provato il nesso causale tra l’evento e il danno e che il tutto non si è verificato per sua colpa: vi era infatti presenza di acqua, scarsa luminosità ed assenza di messa a norma delle scale.
In conclusione è possibile affermare che in caso di caduta non colpevole del condomino sulle scale condominiali, dei danni derivanti dall’evento lesivo risponde il Condominio.