Tra le procedure probabilmente più snelle, veloci e, soprattutto, proficue affinché un soggetto possa recuperare i propri crediti, compare sicuramente il pignoramento presso terzi, realizzabile laddove il debitore percepisca uno stipendio in qualità di lavoratore dipendente o possieda conti correnti in qualche Istituto Bancario, titoli o pensione.
Così, nelle procedura presso terzi, il creditore potrà agire pignorando nei limiti di un quinto le somme che il terzo (Banca, INPS, datore di lavoro) deve al debitore esecutato a titolo di deposito, stipendio o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento o alla pensione.
Tra tutti i crediti, quello che ha sollevato maggiori criticità e dubbi sulla pignorabilità o meno e sulla misura in cui ciò sia possibile, è proprio la pensione che può essere parzialmente pignorabile così come disposto dall’art. 545 c.p.c., che tuttavia omette di specificare i parametri che consentono di individuare il cosiddetto minimo vitale impignorabile.
Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sulla impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che, alla luce dell’art. 38 della Carta Costituzionale, e a più ampio respiro, dell’art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea, è necessario “garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita”, dovendo la pensione “assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti”.
Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18225 del 26.08.2014 ha dichiarato che, in caso di pignoramento della pensione, il Giudice dell’Esecuzione può giungere, alla luce di fatti ed elementi caso per caso esaminati, all’individuazione di un “minimo vitale” impignorabile anche più alto rispetto alla pensione minima.
Pertanto, secondo gli Ermellini, è assolutamente impignorabile, dunque intoccabile, “la parte della pensione (assegno o indennità) necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati ad una vita dignitosa (il cosiddetto minimo vitale), mentre può definirsi parzialmente pignorabile, nel solo limite di un quinto, la parte residua”, sempre non oltre il quinto della pensione totalelasciando sempre al Giudice dell’esecuzione – in assenza di una normativa ad hoc – il potere/dovere di indagare sulla sussistenza e sull’entità della parte di pensione necessaria, valutando ogni volta caso per caso la singola fattispecie, e, talvolta, stabilendo un “minimo vitale” impignorabile anche più alto rispetto alla pensione minima.