Alla bicicletta, lasciatelo dire da chi la utilizza come mezzo di trasporto, vanno indubbiamente riconosciuti numerosi vantaggi: innanzitutto, è economica (niente biglietto dei mezzi pubblici, assicurazione, bollo, benzina o GPL per l’auto) e, di questi tempi, non è poca cosa; è ecologica (rispetti l’ambiente, la natura); è veloce e agile nel traffico milanese, ti aiuta a mantenere in forma e fa venire, o tornare, il buonumore.
“Quali sono allora gli svantaggi?” chiederete voi?
A parte il rischio di essere ogni volta investito dalle vetture o dai mezzi pubblici che ti sfrecciano ad un centimetro – non è qui il caso di ricordare tristi episodi di cronaca dove i più colpiti sono certamente i ciclisti più anziani -, di ricevere portiere in faccia, di dover fare slalom alla Alberto Tomba per superare il SUV che si è comodamente e beatamente fermato lungo le piste ciclabili (sempre interrotte e mai continue), un altro notevole problema è quello di riuscire a capire dove poter “legare” il proprio mezzo.
Non essendo a Copenaghen, è rischioso lasciare la propria bicicletta sola soletta e magari nuova di zecca, attaccata ad un semplice palo della luce, essendo preferibile portarla all’interno del proprio cortile di casa.
Quante volte, in assenza di rastrelliere o spazi idonei all’interno del proprio cortile o perché vietato dal Regolamento, molti sono costretti a parcheggiare la propria bicicletta per strada, legandola ad un palo, con il rischio di vedersela portare via?
Quante volte ci si chiede: “posso mettere la biciletta in cortile”, ma poche volte lo facciamo perché abbiamo paura di un richiamo da parte dell’Amministratore o di qualche condomino che non va in bicicletta e non gli importa nulla di dove parcheggiare la bici.
E qui sorge la domanda: si può parcheggiare la biciletta in cortile?
Bene, premesso che il cortile è quello che viene definito “uno spazio di tutti”, il suo uso da parte dei Condomini ed inquilini, a proposito del parcheggio delle biciclette, è spesso oggetto di vere e proprie liti.
L’uso principale del cortile, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, è quello di fornire aria e luce agli appartamenti oltre che garantire il passaggio di cose/mezzi quando questo sia necessario e possibile.
A questi usi principali, se ne possono aggiungere, per accordi o per prassi, altri come il la creazione di un parco giochi, la collocazione di uno spazio per la raccolta differenziata, posti auto e rastrelliere per il deposito delle biciclette.
Tutti i condomini possono servirsi del cortile purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così come viene stabilito all’art. 1112 c.c.
Orbene, risulta assai difficile pensare che il parcheggio delle biciclette possa recare un mutamento della destinazione del bene o che possa snaturarne le caratteristiche del condominio, così come appare del tutto improbabile che venga compresso il diritto di altri condomini / inquilini al suo godimento.
Rispettati, quindi, questi due presupposti, insieme alla tutela del decoro architettonico dell’edificio e di non recare pregiudizio al libero accesso di vetture e altri condomini, non è legittimo vietare di parcheggiare le bicilette nel cortile dello stabile.
Sono diversi i Regolamenti – regionali e comunali – che i tutta Italia consentono, soprattutto negli ultimi anni, il parcheggio delle biciclette in cortile.
In particolare, per quanto riguarda il Comune di Milano, è necessario un breve richiamo ai Regolamenti Edilizi e d’Igiene che consentono il ricovero delle biciclette nei cortili.
Nel 1995 veniva approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Milano l’inserimento all’art. 3.5.2. del Regolamento comunale del 1992 che recitava così: “in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito di biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile”.
La sentenza n. 666 della Corte d’Appello di Milano del 06.02.2008 stabiliva che l’obbligo comunale previsto nel Regolamento era valido in assenza di norme comunali che imponevano il divieto del parcheggio delle biciclette nelle corti.
Successivamente la Legge Regionale n. 7 del 2009, riprendendo il Regolamento del 1992, proprio al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, oltre a prevedere l’obbligo di inserire nei Regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito delle biciclette, disponeva che: ”negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito delle biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati”.
Dal 26.11.2014 è in vigore il nuovo Regolamento Edilizio di Milano che all’art. 110, intitolato Corti e cortili riproduce fedelmente – e senza mezzi termini – quanto già previsto nel precedente Regolamento prevedendo che “Nei cortili degli edifici esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili”.
Non vi è dubbio, quindi, che la normativa regolamentare – prevalendo sulle eventuali norme contrarie contenute nei Regolamenti condominiali – consenta il parcheggio delle biciclette all’interno dei cortili.
Cosa succede però se è lo stesso Regolamento Condominiale a vietare il parcheggio delle biciclette in cortile?
Innanzitutto bisogna precisare la tipologia di regolamenti: il Regolamento assembleare, espressione della maggioranza dei condomini, che vieta il deposito delle biciclette è illegittimo ab origine in quanto non può vietare il parcheggio, ma solo disciplinare le modalità di utilizzo.
In ogni caso, anche in presenza del Regolamento condominiale di tipo contrattuale (ovvero predisposto dal costruttore e accettato dai proprietari al momento del rogito o all’unanimità), l’Assemblea può comunque effettuare modifiche a maggioranza semplice laddove il Regolamento sia in contrasto con le norme esterne differenti come quelle sopra indicate che invece riconoscono la possibilità di parcheggiare le biciclette nelle corti.
La prima soluzione, la più immediata, è quella di chiedere, da parte del Condomino interessato, che la questione venga posta all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale e chiedere la modifica del Regolamento.
La relativa delibera – volta a modificare la norma condominiale “anticiclisti” e, eventualmente, ad acquistare e installare la rastrelliera piuttosto che una struttura coperta (il cui costo potrà essere a carico anche solo dei condomini interessati con diritto di utilizzo esclusivo ex art. 1102 c.c.) può essere assunta con la cosiddetta maggioranza semplice (un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio).
Altra soluzione potrebbe essere quella di scrivere direttamente all’Amministratore e, per conoscenza, ai consiglieri e ai condomini, sollecitandolo ad adeguare tempestivamente il Regolamento alla luce della normativa vigente.
Laddove l’Amministratore e l’Assemblea non si adeguino spontaneamente e si oppongono sia per ragioni di spazio che per timori – il più delle volte infondati – di ostacolo al passaggio di vetture o altri condomini, non vi è altra scelta che ricorrere al Giudice che deciderà caso per caso.