Nella fattispecie gli attori-acquirenti richiedevano il rimborso delle spese straordinarie condominiali ai venditori, in quanto vi erano state varie delibere interlocutorie, precedenti al preliminare, in cui venivano previsti tali lavori.
Il Giudice di merito del Tribunale di Taranto confermando l’indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Cassazione nella sentenza del 2 maggio 2013 n. 10235 ha stabilito che in caso di vendita dell’unità immobiliare, deve sostenere le spese straordinarie chi è proprietario nel momento in cui queste sono approvate dall’assemblea e non quando sono diventate necessarie.
La Suprema Corte aveva distinto infatti tra le obbligazioni propter rem, cioè a causa della proprietà, da quelle “volontarie” in quanto approvate dall’assemblea.
Le prime sono collegate all’essere proprietari del bene e da ciò deriva che, in caso di manutenzione, l’obbligazione sorge immediatamente nel momento in cui la necessità manutentiva si manifesta, per cui l’assemblea condominiale non fa altro che rendere concreto l’obbligo che, peraltro, è già sorto in precedenza e che rimane a carico di colui che era proprietario al tempo in cui l’opera manutentiva si è resa necessaria.
Le seconde, che normalmente hanno per oggetto le innovazioni, stante il loro carattere volontario e straordinario, presentano natura costitutiva, per cui l’obbligazione deve intendersi sorgere al momento dell’approvazione della spesa.
Ne consegue che le spese straordinarie le paga chi è proprietario quando l’assemblea delibera la spesa e sceglie la ditta incaricata di eseguire i lavori.