Non c’è niente da fare: nell’immaginario collettivo, l’assemblea condominiale rappresenterà sempre l’elemento più noioso della vita condominiale.
Eppure, l’assemblea condominiale non è assolutamente elemento da sottovalutare; è proprio nell’assemblea, infatti, che si concentra il destino del vivere comune ed è proprio qui che vengono prese in considerazione e messe al voto le decisioni più importanti che riguardano tutti i condomini ed inquilini (per esempio: installazione di ascensori, lavori di manutenzione o ristrutturazioni di parti dell’edificio), decisioni che, poi, possono essere in un secondo momento messe in discussione e, dunque, impugnate, per vizi di forma o legittimità.
Ma il quesito di oggi è: può il verbale essere redatto, corretto o modificato una volta “sciolta” l’assemblea condominiale e alla sola presenza del Presidente e del Segretario? L’inserimento “tardivo” nel verbale, avvenuto in assenza dell’organo collegiale, di un condomino considerato “assente” durante l’intera seduta può costituire “mero errore materiale” e legittimare la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione?
Con sentenza n. 6552 del 31.03.2015, gli Ermellini hanno cercato di evidenziare quali siano le sorti della delibera assembleare laddove il verbale sia stato modificato una volta esaurite tutte le operazioni tipiche (costituzione, discussione e delibera) dell’assemblea.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che la correzione apportata nella copia del verbale consegnata a due condomini (i quali avevano impugnato la delibera per vizi relativi alla verbalizzazione del medesimo verbale, modificato solo dopo la chiusura dell’assemblea stessa) non inficia la validità stessa della delibera assunta, per la quale – eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega) – sia stato comunque raggiunto il quorum necessario.
La Corte di Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo i quali il verbale di assemblea incarna la rappresentazione scritta di tutto quello che è accaduto durante la seduta assembleare, la dinamica dei fatti e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della delibera, senza incertezze o dubbi – non essendo possibile ricorrere a presunzioni per colmarne le lacune.
Il verbale deve così contenere precisamente i nominativi dei condomini che hanno partecipato personalmente all’assemblea (e anche quelli per delega), indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è necessaria per l’esistenza ed il raggiungimento del quorum.
Tuttavia, con tale sentenza, viene stabilito che gli eventuali interventi correttivi (di carattere meramente materiale) apportati al verbale subito dopo la chiusura delle operazioni assembleari su precisa disposizione del Presidente e per mano del Segretario non comportano di per sé l’invalidità della relativa delibera quando le rettifiche – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso sostanzialmente e significativamente sul calcolo della maggioranza richiesta ai fini dell’assunzione della delibera medesima.
Diverso è il discorso laddove la delibera medesima sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea e l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da nuova rituale convocazione ex art. 66 Disp. Att. del codice civile, perché così – contrariamente alle modifiche meramente materiali – c’è stata una violazione sia delle disposizioni sulla convocazione dell’assemblea sia sul principio della collegialità della delibera medesima.