Soprattutto nella società di oggi, siamo tutti in costante movimento, da una città all’altra, da un Paese all’altro, chi per piacere, chi per lavoro.
Seppure l’aereo abbia accorciato le distanze, il treno rimane, almeno sul territorio, nazionale, il mezzo più utilizzato sia perché più economico (almeno se si viaggia da soli o in poche persone c’è un notevole risparmio di carburante e pagamento delle Autostrade, sia Telepass che tradizionale biglietto), sia perché risparmi, in ogni caso, la sfacchinata e lo stress di fare un viaggio in macchina.
Ma anche il treno, si sa, può subire vari inconvenienti, come per esempio ritardi o, addirittura, cancellazioni delle partenze.
Come possono difendersi, allora, i viaggiatori che si vedono cancellata la corsa di un treno a causa, per esempio, di uno sciopero del personale di bordo?
Bene, il Giudice di Pace di Frosinone, con la recente sentenza n. 47/2015, ha dichiarato che in caso di cancellazione del treno ai passeggeri verrà rimborsato, non solo il costo del biglietto, ma anche i costi eventualmente sostenuti per raggiungere la meta desiderata con un altro mezzo di trasporto utilizzato per non perdere un ulteriore treno che avrebbero dovuto prendere in coincidenza con quello soppresso.
E così, Trenitalia è stata chiamata ad esborsare sia il costo del biglietto che le somme pari al costo del carburante, del pedaggio autostradale e del parcheggio della vettura utilizzata, ovvero tutti gli “effetti collaterali” dovuti alla cancellazione della corsa del treno.
In tal senso, il Giudice ha ritenuto nulle le clausole in base alle quali la Società di Trasporti, in caso di ritardi e/o interruzioni del servizio, sarebbe stata tenuta solo al rimborso totale o parziale del biglietto; alla luce dell’art. 36 del Codice del Consumo, infatti, dette clausole si intendono palesemente vessatorie per il passeggero che, al momento in cui si conclude il contratto non è messo nelle condizioni di prenderne concretamente visione.
Così, Trenitalia – alla stregua di un qualunque privato – dovrà non solo rimborsare il costo del biglietto, ma indennizzare tutte le conseguenze patite dal passeggero a seguito del suo inadempimento.