Chi l’ha detto che il coniuge obbligato a corrispondere mensilmente l’assegno di mantenimento o divorzile alla ex moglie, lo debba fare necessariamente ed irrimediabilmente per tutta la vita?
L’orientamento maggioritario della giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) è oramai concorde nel sostenere che sia l’assegno di mantenimento che quello divorzile non spetta più al coniuge se questi inizia una relazione con un’altra persona.
L’assegno – disposto in sede di separazione o divorzio – può quindi essere revocato, previa istanza del diretto interessato, ovvero del coniuge obbligato, laddove non solo il coniuge beneficiario passi a nuove nozze, ma trattenga una mera relazione di fatto con un altro partner purché detta convivenza more uxorio rivesta i caratteri della stabilità, regolarità e continuità tipici della famiglia di fatto.
Tale principio è stato nuovamente ribadito dalla Corte d’Appello di Palermo con la recente sentenza n. 290/2015.
Laddove vi fossero figli minorenni o maggiorenni ma non indipendenti economicamente, la perdita di tale beneficio mensile non implica tutavia il venire meno del contributo al mantenimento della prole che avviene sempre mediante corresponsione di un distinto assegno mensile e che deve essere loro garantito ed assicurato fino al raggiungimento di una piena indipendenza economica ( a prescindere dalla maggiore età).
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