Nella fattispecie un dipendente della Fiat è stato licenziato dall’azienda per aver fumato due sigarette preparate con sostanza stupefacente, nonché per aver visionato a lungo, in orario di lavoro, un pc portatile introdotto senza autorizzazione.
I Tribunali di primo grado e d’appello hanno respinto la domanda del lavoratore che ha presentato senza successo ricorso in Cassazione per impugnare il licenziamento, sostenendo che il fatto di fumare due spinelli e vedere il proprio computer personale non può integrare gli estremi di gravità dell’inadempimento idonei a giustificare il recesso per giusta causa.
Nella sentenza n. 20543/2015, gli Ermellini, infatti, ritenendo le doglianze infondate e condividendo la tesi dei giudici di prime cure, hanno affermato che tale condotta è in grado di ledere il rapporto di fiducia col datore di lavoro rispetto alla corretta esecuzione delle prestazioni, anche in ragione delle mansioni di controllo assegnate al lavoratore.
In tale contesto, la Suprema Corte ha dato peso alla specificità e delicatezza dei compiti affidati al lavoratore, addetto nella fattispecie all’individuazione di guasti e di malfunzionamenti di macchine e impianti, ritenendo che la sanzione adottata dal datore di lavoro fosse «proporzionata al comportamento addebitato»: poiché la condotta del dipendente contrastava con i doveri di diligenza e fedeltà connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione aziendale.