Iniziano le cause relative ai sistemi di vendita attraverso coupon, con cui i consumatori possono maggiormente tutelarsi in caso di non uso del servizio acquistato per causa non a loro addebitabile.
Nella fattispecie una signora aveva acquistato due coupon aventi ad oggetto un pernottamento presso un resort in un giorno a scelta tra venerdì sabato e domenica, nel periodo compreso tra il 25.11.2012 e il 25.03.2013, con colazione e pranzo inclusi, al prezzo complessivo di € 98,00.
La struttura alberghiera però aveva più volte disdetto la prenotazione della cliente fino a concordare un giorno nel weekend del settembre 2013, ovvero dopo la data di scadenza del coupon. Anche questa volta l’albergo comunicava alla signora l’impossibilità a rendere il servizio oggetto del pacchetto promozionale acquistato.
A quel punto la donna conveniva in giudizio la Società G. srl chiedendo di dichiarare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai due coupon e per l’effetto condannarla al rimborso della somma di € 98,00, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata nei limiti di € 1.000.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 27 luglio 2015, ha ritenuto sussistente la responsabilità del prestatore del servizio che aveva assunto un’obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste.
Infatti dalla prova testimoniale è emerso che l’albergo oggetto del coupon non esisteva più e che un’altra struttura aveva messo a disposizione le proprie camere.
Per tali motivi, il Giudice partenopeo ha condannato la convenuta al rimborso della somma pagata per l’acquisto di due coupon e al risarcimento del danno morale (quantificato in € 500,00).
Infatti, in base all’ interpretazione dell’art.5 della Direttiva n.90/3I4/CEE, data dalla Corte di Giustizia con Sentenza n.168 del 12.3.2002; il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.