In sede di divorzio, il Giudice può disporre in favore del coniuge ritenuto economicamente “più debole” la corresponsione dell’assegno divorzile la cui finalità è prettamente quella di assistenza e solidarietà in favore dello stesso.
L’art. 5 della Legge 898/1970, infatti, fa riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati” ed all’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive”, e soprattutto all’impossibilità per il coniuge richiedente di mantenere, stante le proprie sole risorse, un tenore di vita analogo a quello goduto – o potenzialmente godibile – in costanza di matrimonio (senza che la mancanza di procurarsi tale risorse sia dipeso dalla inerzia o mancata intenzione di lavorare).
Sarà onere dell’ex coniuge richiedente l’assegno provare la propria impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per ragioni oggettive.
Ai fini della determinazione dell’entità dell’assegno divorzile incideranno altresì le ipotetiche “colpe” dei coniugi che hanno, più o meno marcatamente, condotto il matrimonio al fallimento, unitamente alle “condizioni dei coniugi”, intendendo non solo le condizioni economiche, ma anche quelle di salute, familiari, ambientali di vita, oltre al “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, tutto ciò da valutare anche in relazione alla “durata del matrimonio”.
Si badi bene che non solo il quantum dell’assegno divorzile è sempre modificabile (aumentato o diminuito) dal Giudice su istanza di parte laddove sussistano e si siano verificate delle situazioni oggettive tale da giustificare la revisione (per esempio, un notevole aumento delle condizioni reddituali del coniuge beneficiario), ma il medesimo diritto all’assegno può cessare.
E tra le ipotesi di estinzione troviamo non solo un mutamento profondo delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, ma anche il passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario, come stabilito all’art. 5 c. 10 della Legge 898/1970.
Analogamente al passaggio a nuove nozze, anche la convivenza di fatto con un nuovo partner può giustificare l’estinzione del diritto all’assegno mensile.
Ed è proprio questo il caso per cui gli Ermellini, con ordinanza n. 23411/2015, hanno rigettato il ricorso dell’ex marito che aveva chiesto a titolo di assegno divorzile alla moglie la somma mensile di € 750,00, importo giustificato dalla sproporzione dei redditi a favore della donna.
Peccato che l’uomo si sia rifatto una vita con una nuova compagna convivendo con la nuova partner in modo serio e stabile, tanto da spingersi ad acquistare un immobile e a contrarre insieme un mutuo.
I Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno seguito un orientamento maggioritario ed ormai costante della giurisprudenza che, a prescindere dalla disparità delle condizioni di reddito tra i coniugi, ha statuito che, non solo il nuovo matrimonio, “ma anche una convivenza stabile di fatto determina la sospensione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, anche laddove ne sussistano i presupposti patrimoniali”.
All’’ex coniuge, pertanto, non verrà riconosciuto alcun assegno divorzile.