Quante volte capita che il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole e fragile economicamente, risulti inadempiente e non corrisponda tale contributo determinato in sede di separazione?
Quale soluzione migliore può quindi prospettarsi affinché il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento possa vedere soddisfatto, in ogni caso, il proprio diritto?
Il Legislatore, con la Legge n. 208 del 20.12.2015, meglio nota come Legge di Stabilità entrata in vigore il 1° Gennaio 2016, ha istituito, all’art. 1 c. 414, 415 e 416, seppure in via del tutto sperimentale, il “Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno” gestito direttamente dal Ministero della Giustizia.
E così, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, e che non ha ricevuto dal coniuge obbligato l’assegno determinato dal Giudice in fase di separazione, può presentare – senza dover pagare alcun contributo unificato (solitamente necessario per iniziare le cause) – avanti al Tribunale di residenza un’istanza per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.
Il Tribunale, in persona del Presidente o del Giudice delegato, ritenuti sussistere i presupposti di legge, entro 30 giorni dal deposito, trasmette l’istanza al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento.
Resta ben inteso che il Ministero, essendo la legge volta a “tamponare” le esigenze primarie e di sussistenza del coniuge beneficiario che versa in uno stato di bisogno, si può bene rivalere nei confronti del coniuge onerato per le somme già corrisposte.
Quando, invece, il Presidente del Tribunale non ritenga sussistere la presenza dei requisiti di legge, rigetta l’istanza con decreto non impugnabile.
Con decreto del Ministro della giustizia, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità verranno adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione e l’individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.