I giudici non possono “chiudere un occhio” se solo il marito produce i documenti bancari chiesti ad entrambi!
Nella fattispecie un uomo è ricorso in Cassazione contro il decreto con cui la Corte d’Appello non aveva rivisto le condizioni economiche adottate in sede di divorzio. I giudici di merito avevano infatti deciso basandosi sui redditi molto modesti della signora, che faceva saltuariamente la parrucchiera a casa.
Non era stato considerato però il fatto che vi era stata la richiesta, rivolta ad entrambe le parti, di produrre i conti correnti bancari che era stata lealmente eseguita solo dal marito.
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’uomo con l’ordinanza 225/2016, ha affermato che se il giudice ha chiesto ad entrambi di esibire la documentazione relativa ai loro rapporti bancari ma una sola parte vi abbia provveduto, il giudice che decida di farne uso per i suoi accertamenti giudiziali è tenuto a motivare circa il significato del comportamento omissivo della parte inottemperante.
Quindi una “reticenza” riguardo ai conti bancari deve essere valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 del codice civile, come argomento di prova a danno di chi non produce la documentazione richiesta.
Si sottolinea comunque che nella fattispecie l’ex moglie aveva già un nuovo compagno stabile e quindi gli Ermellini hanno inoltre sottolineato che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile.