Ai sensi dell’art. 1477, comma 3 del codice civile il venditore ha l’onere di consegnare il certificato di agibilità. Ma se ciò non avviene come si può comportare il promissario acquirente?
Nella fattispecie i venditori hanno citato in giudizio l’acquirente che si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo, perché non gli era stato consegnato il certificato di agibilità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24386/2016, ha affermato che fra i doveri del venditore rientra anche la consegna del certificato di agibilità che costituisce un requisito giuridico essenziale del bene oggetto di compravendita, proprio perché ne permette il suo legittimo godimento e la sua commerciabilità.
Gli Ermellini hanno pertanto sottolineato che è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva dell’immobile, sprovvisto dei certificati di agibilità, abitabilità e conformità alla concessione edilizia.
Quindi se la parte venditrice non consegna il certificato di agibilità, la stipula del definitivo può sempre essere rifiutata, anche se la mancata consegna non dipende dal venditore, ma dall’inerzia del Comune!