Abbandono casa coniugale separazione. L’abbandono della case coniugale, rappresenta una causa di responsabilità in caso di separazione.
Tale tipo di responsabilità, si configura a sua volta nell’addebito della separazione.
Non sempre però l’abbandono della casa coniugale determina automaticamente l’addebito della separazione.
Infatti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.4540 del 24 febbraio 2011, ha affermato che, qualora sussista una giusta causa, che ha fatto sì che il coniuge si determinasse all’allontanamento dalla casa coniugale, si ritiene che in tal caso non sussistano i presupposti per l’addebito della separazione.
La giusta casa, dovrà poi essere oggetto di opportuna verifica, verificando se in tal modo un comportamento di per se illegittimo e motivo di addebito della separazione, in presenza di una giusta causa, possa rientrare nell’alveo della legittimità.
Il giudice sarà chiamato a valutare con il massimo rigore, quali sono le situazioni in costanza delle quali, l’allontanamento dalla casa coniugale rappresenta una giusta causa, non comportando così l’addebito della separazione.
L’onere della prova, ricadrà sul coniuge che si è allontanato, che dovrà dunque fornire il giustificato motivo, che ha reso intollerabile il prosieguo della convivenza nella casa coniugale.
Al di fuori delle ipotesi in cui si riscontra un giusta causa di allontanamento, la Cassazione ha precisato attraverso la sentenza n. 2059 del 14.02.2012, che ‘l’abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l’addebito della separazione’.
Qualora si verifichi tale circostanza, il coniuge che prova che l’altro ha volontariamente abbandonato la casa senza aver prima proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio.
Tale comportamento implica infatti, la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati.
Graverà sulla parte che si è allontanata, provare, che l’allontanamento dalla casa coniugale, è stato determinato dalla preesistete intollerabilità della convivenza, nonostante l’assenza della giusta causa prevista dall’art. 1146 c.c..
Qualora invece le parti, siano d’accordo tra loro a l’allontanamento di uno di essi, o abbiano provveduto al deposito di un ricorso per separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta un motivo di addebito della separazione.
In riassunto, la Giurisprudenza ha stabilito che il coniuge è autorizzato ad abbandonare la casa solo dal momento del deposito del ricorso per separazione, che segnerebbe un punto di non ritorno, o al limite dal momento della lettera dell’avvocato che manifesta le intenzioni di separazione del coniuge da lui assistito.
Fuori da tale caso, l’abbandono della casa coniugale non sorretto da una giusta causa determina l’addebito della separazione.