Abbandono tetto coniugale: nessun addebito per la moglie

Abbandono tetto coniugale: nessun addebito per la moglie

Abbandono tetto coniugale: nessun addebito per la moglie. Con la recentissima ordinanza n. 12241/2020 la Corte di Cassazione ha affermato che non è previsto alcun addebito della separazione per la moglie che abbandona il tetto coniugale se la decisione è conseguenza di una condotta del coniuge che ha reso la convivenza intollerabile.

I giudici hanno, però, ribadito che in assenza di questo presupposto, l’abbandono del tetto coniugale è fonte di addebito.

 

Abbandono tetto coniugale. La vicenda processuale inizia con una parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello.

I giudici di seconde cure hanno rigettato la domanda di addebito avanzata dal marito, prevedendo anche che quest’ultimo si impegni a corrispondere alla moglie la somma di € 1.500,00 a titolo di mantenimento.

Quanto alla domanda di addebito, i giudici hanno rilevato che il matrimonio ha avuto breve durata e durante lo stesso i coniugi non hanno mai provveduto a costruire un rapporto affettivo né tantomeno erano stati fatti progetti basati sulla condivisione. Il fallimento della convivenza non è quindi imputabile solo alla donna.

Per quanto riguarda invece il tema relativo al mantenimento alla moglie era stato inizialmente riconosciuto un assegno della somma di € 800, poiché in seguito ad un’indagine finanziaria è risultato che la stessa fosse coinvolta in alcuni affari insieme al marito.

 

Abbandono tetto coniugale. La moglie decide di ricorrere in Cassazione lamentando principalmente il suo coinvolgimento a causa del coniuge nelle attività finanziarie e commerciali di quest’ultimo.

Essendo in atto un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, la signora ne continuava a subire gli effetti.

Anche il marito propone ricorso incidentale lamentando, a sua volta, la situazione finanziaria che allo stato delle cose non gli consentiva di provvedere al mantenimento della moglie e lamentando, inoltre, la mancata valutazione del giudice di seconde cure circa l’allontanamento dalla casa coniugale senza motivo da parte della moglie.

Gli Ermellini hanno ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili, perché trattandosi di questioni riguardanti il merito non potevano essere affrontate dai primi.

Quanto all’addebito per abbandono senza giustificazioni del tetto coniugale, la Cassazione ha affermato che è sempre fonte di addebito, salvo che non si provi che l’abbandono è dovuto ad una condotta dell’altro coniuge, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.