Addebito separazione: In tema di addebito separazione, si è nuovamente espressa la Cassazione attraverso la recente ordinanza n. 15811 del 23 giugno 2017.
Il caso trae origine dal ricorso per Cassazione, presentato da una ex moglie che si era vista addebitare la separazione, sostenendo che non fosse stata dimostrata dall’ex marito l’esistenza di una relazione extraconiugale.
I supremi Giudici, esaminata l’intera produzione documentale prodotta dal marito a sostegno della richiesta di addebito separazione, ritenevano di non poter accogliere la tesi della ricorrente.
La Corte, nella propria pronuncia si è richiamata ad un consolidato principio di diritto, secondo cui: ‘ai fini dell’addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859) .
In questi casi, affinchè sia giustificata la richiesta di addebito separazione, il coniuge richiedente, dovrà compiutamente provare, attraverso prova documentale, la relazione extraconiugale intrattenuta dall’altro coniuge.
Solo al raggiungiemento dalla piena prova documentale, potrà pertanto essere disposto l’addebito separazione.
Nel caso di specie, gli Emellini valutando l’insieme delle risultanze probatorie versate negli atti di causa, tra cui messaggi di posta elettronica, fotografie ed una relazione investigativa, hanno concluso per l’esistenza di una prova piena documentale di quell’imputabilità alla moglie, per avere instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo.
Confermavano così la precedente pronuncia di addebito separizione.
Come è noto, infatti, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, può determinare addebito della separazione, purchè sia pienamente provato che la fine del matrimonio è stata causata proprio dall’infedeltà coniugale.
Sulla base di tale motivazioni e della piena prova documentale di una relazione extraconiugale, la Cassazione, rigettava il ricorso proposto dalla moglie confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.