Affido condiviso tempi. Con l’ordinanza n. 3652/2020 la Corte di Cassazione ha sancito che l’affido condiviso di un figlio minore tra i genitori, non comporta necessariamente che lo stesso debba trascorrere presso madre e padre il medesimo tempo in termini aritmetici.
Dalla pronuncia citata si evince che i genitori non possono pretendere che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico. Occorre tenere conto prima di tutto del diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato, ricordando che gli interessi del minore sono quelli che devono essere tutelati in modo assoluto.
Nonostante il giudice disponga l’affido condiviso tendenzialmente prevede una collocazione prevalente presso uno dei due genitori, al fine di non destabilizzare il figlio minore.
Disporre una convivenza paritaria in senso assoluto renderebbe la situazione del minore più faticosa e destabilizzante.
In tema di affido condiviso tempi è compito del giudice di merito, alla luce di una valutazione ponderata, determinare il contenuto del provvedimento che dispone l’affido condiviso. Egli deve essere in grado di garantire il benessere del minore e consentire che il medesimo cresca in un contesto armonioso e sereno, ma nello stesso tempo deve consentire che egli abbia una relazione piena con entrambi i genitori, al fine di consentire loro anche l’esplicazione del ruolo educativo.
Dalla pronuncia esaminata emerge, dunque, che ciascun genitore ha diritto a pretendere un regime di affido condiviso; per contro non potrà pretendere la divisione del tempo esattamente in parti uguali.
La sentenza intende, ancora una volta, porre al centro di ogni qualsivoglia questione, l’esclusivo interesse del minore, che supera ogni contrasto e/o interesse che un genitore vuole far valere nel corso del giudizio.