Niente attività di affittacamere in condominio se il regolamento lo vieta!
Nella fattispecie alcuni condomini hanno convenuto in giudizio i proprietari di un appartamento sito nel loro condominio e la società conduttrice di detto immobile, affinchè fosse dichiarata la contrarietà al regolamento condominiale della adibizione dell’appartamento concesso in locazione ad uso di affittacamere e perché ne fosse inibita ogni ulteriore attività.
La società ed i proprietari si sono difesi, sostenendo invece che la norma regolamentare non era più applicabile, perché basata su prescrizioni fatte nel 1920, oggi non più valide, ed inoltre, altri inquilini in passato avevano intrapreso attività commerciali, imprenditoriali e professionali vietate dal regolamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 109/16, ha rigettato il ricorso e confermato quanto già stabilito dalla Corte di appello di Roma, ritenendo che la condotta contraria al regolamento, tenuta in passato da altri condomini, non potesse in alcun modo influenzare l’interpretazione o la vigenza dello stesso.
Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che nel regolamento condominiale era chiaramente vietato di “concedere in affitto camere vuote od ammobiliate”, affermando inoltre che “ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile, in contrapposto all’uso abitativo, a quella alberghiera e pure a quella di bed&breakfast”.
Queste tre attività quindi sono incompatibili con la destinazione dell’immobile ad uso abitativo, per cui tali esercizi non possono essere avviati se il regolamento contrattuale di condominio vieta usi diversi da quello abitativo.
Si sottolinea infine che in passato, invece, la stessa Corte si era espressa a favore delle attività ricettive in condominio anche in presenza di divieti nel regolamento, ritenendo tali attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa.