ALLAGAMENTO APPARTAMENTO IN LOCAZIONE: Il commento alla questione giuridica trattata in questo articolo, trae origine da un caso portato in giudizio dal nostro studio di Milano, in tema di allagamento appartamento in locazione.
La sentenza del Tribunale di Milano ha accolto in pieno le richiesta formulate dal nostro studio legale di Milano a titolo di risarcimento per i danni subiti dal locatore per allegamento appartamento in locazione, al tempo in cui l’immobile era stato concesso in conduzione.
Nel merito accadeva che nel tempo in cui l’immobile era stato concesso in locazione a due studentesse, durante una festa tenuta dalle conduttrici, venivano manomesse le manopole dei termosifoni, le quale causavano un allagamento non solo all’immobile del locatore, ma anche all’immobile sottostante, con conseguenziali e ingenti danni.
Espletata l’ATP, veniva introdotto il giudizio di merito, ad impulso dei proprietari dell’appartamento sottostante, che chiamavano in causa i proprietari dell‘immobile locato, e le conduttrici chiedendo in via solidale tra gli stessi, il risarcimento dei danni subiti.
Il nostro studio di Milano, si costituiva in giudizio, eccependo tutte le contestazioni di controparte nonchè l’asserita solidarietà in tema di risarcimento per i danni.
Si è ritenuto infatti pienamenete attribuile alle sole conduttrici la responsabilità per i danni prodotti a seguito dell‘ allagamento appartamento in locazione, ed escludendo qualsiasi tipo di responsabilità da parte dei proprietari conduttori.
Attraverso la costituzione in giudizio, veniva pertanto richiesto altresì il risarcimento dei danni prodotti a seguito dell‘ allagamento appartamento in locazione dei proprietari locatori.
In punto di diritto si osserva infatti che, in caso di allagamento appartamento in locazione, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile.
Prova questa non raggiunta da parte delle conduttrici, in quanto come ampiamente dimostrato le stesse erano le uniche responsabile della manomissione delle manopole dei termosifoni.
Il legislatore ha posto una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento identificata in modo positivo e concreto non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
Il principio è stato inoltre affermato di recente anche dalla Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza del 26 settembre 2018 n.22823.
All’esito del giudizio, il Tribunale ha accolto in pieno la tesi difensiva seguita dal nostro studio di Milano, condannando le allora conduttrici al risarcimento di tutti i danni patiti dai proprietari locatori, oltre la refusione delle spese di lite, oltrechè il risarcimento dei danni e le relative spese processuali ai proprietari dell’immobile sottostante.