Su sollecitazione dell’allora Comunità Europa, il 23.10.2005 è stato approvato il Codice del Consumo – pietra miliare a favore della tutela dei consumatori italiani – che ha comportato il primo vero e proprio intervento normativo organico e completo relativo alle fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori.
Recentemente è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 21/2014 che reca sostanziali novità relative soprattutto ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 13.06.2014.
Occorre ricordare che i contratti a distanza sono quegli accordi – molto diffusi nel nostro sistema – aventi ad oggetto come si legge all’art. 50 del medesimo Codice, beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista, il quale impiega esclusivamente “una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto medesimo”.
In verità questi contratti comportano per il soggetto più debole (ovvero il consumatore) non pochi rischi e conseguenze per lui svantaggiose, talvolta negative.
Basti pensare all’impossibilità per il consumatore di conoscere e valutare adeguamente i termini e le condizioni del contratto. Ciò per la scarsità o incompletezza delle informazioni, sia perché queste vengono trasmesse mediante determinate tecniche di comunicazione (come per esempio il telefono, ma anche lettere circolari, fax, televisione, cataloghi) che, di fatto, non prevedono la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, sia perché impediscono di avere una diretta visione del bene oggetto del contratto.
Le novità del D.Lgs. 21/2014 hanno rafforzato ancora di più la tutela del consumatore, introducendo un obbligo precontrattuale, ancora più gravoso del precedente, riguardo l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio che si intende fornire, le modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore, l’obbligo di forma scritta e di un linguaggio semplice e comprensibile.
Un’importanza notevole viene data al diritto di ripensamento: il consumatore se correttamente informato dell’esistenza di tale diritto può, unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione, recedere dal contratto; diversamente, se non informato, il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto o 90 in caso di consegna del bene).
E come conseguenza dell’esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile per la sola diminuzione del valore.