Animali in condominio. Con l’introduzione della L. 220/2012 che ha apportato modifiche all’art. 1138 del codice civile, si è previsto tra le altre cose che, le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere e/o detenere animali domestici.
L’art. 1138 c.c. si riferisce però al solo regolamento assembleare, cioè quello che viene approvato nell’assemblea condominiale, con il rispetto delle maggioranze previste.
Diverso è invece il caso del regolamento contrattuale, che con l’assenso di tutti i condomini può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e di proprietà esclusiva del condominio, senza però poter derogare alla norma prevista dall’art. 1138 c.c.
Il regolamento contrattuale, quindi, non potrà impedire di possedere o detenere animali in condominio.
In virtù di ciò, e salvo quanto diversamente previsto dal regolamento condominiale, chiunque possiede un animale domestico potrà dunque con lo stesso, far uso delle parti comuni dell’edificio.
Potranno limitare tale diritto, solo apposite clausole deliberate all’unanimità e inserite all’interno del regolamento condominiale o all’atto della firma del contratto di acquisto dell’appartamento.
Rientrano tra le parti comuni, ove è previsto l’accesso con il proprio animale domestico anche gli ascensori.
L’ascensore, infatti, rientrando di diritto tra i beni comuni del Condominio, sottostà all’art. 1102 c.c. secondo cui, ‘Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto’.
Il regolamento condominiale, potrà inoltre stabilire delle regole di condotta, prevedendo determinati accorgimenti per evitare che l’animale possa causare pregiudizio altrui.
Nello specifico l’animale dovrà essere tenuto con particolare attenzione, come ad esempio munirlo di museruola e guinzaglio, dotarsi di appositi deodoranti igienici da spruzzare all’interno della cabina quando l’animale fuoriesce.
Inoltre, bisognerà considerare che alcune persone, possono soffrire di patologie allergiche dovute al pelo degli animali, e sarà quindi cura del padrone di utilizzare l’ascensore insieme a terzi che non gradiscono per tali motivi la presenza dell’animale.
Infine, facendo un breve cenno alla disciplina delle immissioni sonore, l’animale trasportato in ascensore, non dovrà recare disturbo alla quiete pubblica e fare rumore oltre il limite della normale tollerabilità.
Principio fondamentale poi sul trasporto degli animali in ascensore, prevede che, non potrà in nessun caso essere vietato l’utilizzo dell’ascensore al non vedente accompagnato dal proprio cane guida, avendo questi accesso a tutte le strutture e pertinenze relative.