Animali domestici in condominio : L’articolo 1138 2° comma del codice civile disciplina il regolamento di condominio. Il regolamento di condominio è l’atto con il quale il condominio detta principalmente le norme per l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Il regolamento di condominio è obbligatorio se il numero dei condomini è superiore a dieci. Esso può essere: assembleare, quando è approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136 2° comma del codice civile e cioè i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti all’assemblea del condominio. E’ contrattuale quando è predisposto dall’unico, originario proprietario, che lo impone ai neoacquirenti all’atto della stipula dei contratti di compravendita.
Il regolamento contrattuale si differenzia da quello assembleare perché necessita del consenso unanime dei condomini.
Da sempre si è discusso se i regolamenti condominiali potessero vietare di tenere nel proprio appartamento animali di compagnia.
La legge n. 220 del 2012, modificando l’articolo 1138 del codice civile ultimo comma, si è finalmente pronunciata sul discusso divieto di tenere animali domestici in condominio e ha sciolto questo dubbio stabilendo che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici in condominio .
A conferma di ciò anche l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 22 luglio 2016 ha stabilito la nullità delle disposizioni del regolamento di condominio che vietano di tenere animali domestici.
Il regolamento di condominio può però prevedere delle limitazioni al diritto di detenere animali domestici in casa, giustificate da ragioni igienico- sanitarie.
Il regolamento di condominio infatti può limitare il numero di animali in ogni singolo appartamento, o può comunque vietare l’accesso in ascensore o in alcune zone comuni dell’edificio.