Oggi si crede necessario chiarire alcuni punti alla luce della normativa che regola il cosiddetto divorzio breve previsto nel DDL 1504/2014.
A differenza di altri Paesi europei dove la separazione non è proprio contemplata o i tempi per richiedere il divorzio sono assai brevi, in Italia, per richiedere il divorzio (sia esso congiunto o giudiziale) è necessario, forse ancora per poco, attendere tre anni dal momento in cui si è tenuta la prima udienza dei coniugi avanti al Tribunale competente per la separazione.
Recentemente anche nel nostro Bel Paese, più per alleggerire la mole infinita di richieste di separazioni che riempiono le aule dei Tribunali italiani che per qualsiasi altro scopo, il Legislatore ha cercato di snellire e accelerare la procedura del divorzio rendendolo, laddove ci siano determinati requisiti, più rapido e veloce, in una sola parola “breve”.
La proposta di legge (DDL. n. 1504/2014), attualmente passata al Senato con larghissima maggioranza per poi ritornare alla Camera dei Deputati per il voto definitivo stabilisce che i tempi per ottenere il divorzio “breve” vengano ridotti – in assenza di figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave o figli di età inferiore a 26 anni economicamente non autosufficienti o indipendenti – da tre anni a 12 mesi (un anno) dal momento della notifica della domanda di separazione ed ulteriormente dimezzati a 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Attenzione però che “breve” non è sinonimo di “lampo”.
La norma che ha destato numerose polemiche e discussioni non solo in Parlamento, ma anche tra l’opinione pubblica , in particolare le associazioni “a difesa della famiglia” e che prossimamente potrebbe diventare oggetto di un autonomo disegno di legge, prevedeva infatti l’introduzione del “divorzio diretto” ovvero della possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale subito, bypassando la separazione, sempre laddove non ci siamo figli minorenni, maggiorenni con disabilità o inferiori a 26 anni ed economicamente non indipendenti.
Il Senato ha stralciato la norma sul divorzio diretto (o immediato) contenuta nella legge sul divorzio breve, la sola norma che rimarrà in vita nel disegno di legge in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di comunione tra i coniugi.
C’è tempo per riflettere…