Assegno di mantenimento e Fondo di solidarietà : Quante volte capita che il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole e fragile economicamente, risulti inadempiente e non corrisponda il contributo stabilito dal Giudice in sede di separazione?
Quale soluzione migliore può quindi prospettarsi affinché il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento possa vedere soddisfatto il proprio diritto in caso di mancato pagamento da parte del coniuge obbligato?
È finalmente operativo il “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” gestito direttamente dal Ministero della Giustizia e voluto dal Legislatore con la Legge n. 208 del 20.12.2015, meglio nota come Legge di Stabilità entrata in vigore il 1° Gennaio 2016.
E così, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi e che non ha ricevuto dal coniuge obbligato l’assegno determinato dal Giudice in fase di separazione, può presentare – senza dover pagare alcun contributo unificato (solitamente necessario per iniziare le cause) – un’istanza avanti al Tribunale dove risiede.
Nella domanda dovrà essere indicata: la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno, specificando che la sua maturazione è successiva all’entrata in vigore (non è retroattiva, non vale quindi per le separazioni avvenute prima dell’entrata in vigore della Legge).
Deve inoltre essere precisato che il valore dell’indice ISEE del coniuge richiedente sia inferiore ad € 3.000,00, indicando eventualmente la disponibilità di redditi da lavoro dipendente da parte del coniuge obbligato inadempiente e il datore di lavoro che si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto.
Il coniuge richiedente deve anche presentare copia della dichiarazione di disoccupazione, chiarendo di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi 2 anni.
Non cosa di poca conto, il richiedente dovrà indicare gli estremi bancari o postali dove ricevere l’assegno di mantenimento.
Il Tribunale, in persona del Presidente o del Giudice delegato, ritenuti sussistere i presupposti di legge, entro 30 giorni dal deposito, trasmette l’istanza al Ministero della Giustizia per la corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento.
Resta ben inteso che il Ministero, essendo la legge volta a “tamponare” le esigenze primarie e di sussistenza del coniuge beneficiario che versa in uno stato di bisogno, ben potrà rivalersi nei confronti del coniuge onerato per le somme già corrisposte attraverso una procedura esecutiva.
Quando, invece, il Presidente del Tribunale non ritenga sussistere la presenza dei requisiti di legge, rigetterà l’istanza con decreto non impugnabile.