Assegno di mantenimento: Non perché durante il matrimonio era casalinga, la donna separata deve essere mantenuta a vita dal marito.
Brutte notizie per la casalinga separata. Aumentano infatti sempre di più le sentenze della Cassazione che stabiliscono che il mantenimento alla moglie, giovane ed abile al lavoro non è dovuto, anche se durante il matrimonio svolgeva attività domestica.
Ultima, a conferma di ciò, è la sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017 della Corte di Cassazione la quale ha precisato che per la riduzione o l’eliminazione dell’assegno a favore dell’ex moglie, nel caso di specie una casalinga, occorre valutare se la stessa, dopo la separazione, abbia ricevuto effettive offerte di lavoro o maturato capacità professionali diverse tali da creare un’effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita.
La capacità lavorativa dell’ex moglie assume rilievo solo se accertata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita e non sulla base di semplici valutazioni ipotetiche ed astratte.
La Cassazione precisa infatti che occorre dimostrare il sopraggiungere di fatti che abbiano determinato situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti dalle parti al momento della separazione, come ad esempio dimostrare che il coniuge beneficiario dell’assegno abbia maturato ulteriori capacità professionali o ricevuto effettive offerte di lavoro.
Il diritto all’assegno di mantenimento non muta, poi di fronte alla nascita di un nuovo figlio da un altro compagno.
Gli Ermellini, ritengono, in primo luogo, che la formazione di una nuova famiglia da parte dell’ex marito e la nascita di figli dalla nuova unione, non determina automaticamente la necessità di eliminare o ridurre il contributo al mantenimento del coniuge separato, ma deve essere valutata dal Giudice quale circostanza sopravvenuta che può, ma non necessariamente deve, portare a una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.