Non ci stancheremo mai di ripeterlo: i figli, tutti i figli, hanno il diritto di essere mantenuti dal genitore, anche se talvolta tale diritto va oltre le reali e oggettive possibilità economiche del genitore obbligato.
L’omesso o anche parziale versamento dell’assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio come stabilito in sede civile, unitamente alle condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punibile ai sensi dell’art. 570 c.p., con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sezione Penale – con sentenza n. 39851/2015 ritendendo inammissibile il ricorso presentato da un padre che – alla luce della propria “precaria” e saltuaria situazione lavorativa – aveva omesso il versamento al figlio e alla moglie per circa un anno, fatta salva la sporadica corresponsione di alcune somme ben inferiori a quanto disposto dal Giudice e del tutto inidonee al mantenimento della prole.
L’uomo, pur non serbando alcuna volontà nel sottrarsi all’obbligo statuito dalla sentenza e pur percependo un reddito instabile e precario, è stato condannato ala reclusione di mesi tre e al pagamento di una multa di€ 260,00.
Gli Ermellini, seguendo oramai il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno sottolineato che l’incapacità economica dell’obbligato di adempiere agli obblighi statuiti dal Giudice in sede, deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa il proprio status di indigenza assoluta ed incolpevole né aveva allegato alcun documento dai quali si potesse desumere tale impossibilità di adempimento, se non la dimostrazione di aver subìto una mera flessione delle entrate e degli introiti economici, documentazione del tutto inidonea a provare una effettiva, reale ed assoluta impossibilità.
Insomma, l’indigenza deve essere assoluta e totale e, in ogni caso, sempre comprovata dal ricorrente.
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