Assegno Divorzile anche se l’Ex Moglie Lavora Saltuariamente

In sede di divorzio, il Giudice, laddove richiesto, può confermare a carico di un coniuge la corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro, salvo sempre la facoltà di revisionare (aumentare o diminuire), in qualsiasi momento, il quantum dovuto alla luce dell’intervento di circostanze, situazioni e fatti nuovi.

Posto che la funzione dell’assegno divorzile è quella di assistenza e solidarietà in favore del coniuge ”più debole”, l’art. 5 della Legge 898/1970 fa riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati” ed all’impossibilità di “procurarseli per ragioni oggettive, e, soprattutto, all’impossibilità per il coniuge richiedente di mantenere, stante le proprie sole risorse, un tenore di vita analogo a quello goduto – o potenzialmente godibile – in costanza di matrimonio (senza che la mancanza di procurarsi tale risorse sia dipeso dalla inerzia o mancata intenzione di lavorare).

 

A tal proposito, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19780/2015 ha rigettato il ricorso presentato dall’ex marito il quale chiedeva l’annullamento delle statuizioni stabilite dal Giudice in sede di divorzio circa la corresponsione dell’assegno mensile pari ad € 300,00.

 

Gli Ermellini, dopo aver esaminato  le situazioni economiche di entrambi i coniugi (e avendo ravvisato un netto vantaggio a favore del marito, soggetto economicamente  “più forte”) hanno riconosciuto legittimo l’assegno divorzile a favore della moglie nonostante la stessa svolga lavori saltuari e possegga, di conseguenza, redditi modesti.