Assegno divorzile coniuge disoccupato: il coniuge over 50 che non cerca lavoro ha diritto all’assegno divorzile? La Cassazione ha di recente riconosciuto il diritto della ex moglie (anni 53) a ricevere l’assegno divorzile da parte dell’altro coniuge, considerata l’effettiva difficoltà nel trovare un lavoro, anche nel caso in cui la moglie può contare sull’aiuto di amici e parenti.
Assegno divorzile coniuge disoccupato. Tale pronuncia trae origine da una recente ordinanza (n. 289/2021) emessa dalla Suprema Corte, a cui l’ex marito ha fatto ricorso in quanto il giudice di secondo grado, accogliendo in parte il suo appello avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale, aveva ridotto l’assegno divorzile per l’ex moglie da 400 a 300 euro.
La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha chiarito che la Corte d’Appello ha motivato il riconoscimento dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie spiegando che “pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre che svolga anche saltuarie attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento.”
Pertanto, la Suprema Corte, con questa controversa e certamente discutibile pronunzia, è giunta alla conclusione secondo cui alla ex moglie spetta l’assegno divorzile anche nel caso in cui la stessa non si presenta ai colloqui di lavoro e non si reca al centro per l’impiego.
Difatti, il fatto che la medesima non si attivi nella ricerca stabile di un lavoro, non giustifica in alcun modo il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile, tenuto conto trattarsi di una donna dell’età di 53 anni e priva di pregresse esperienze lavorative e, dunque, difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro.
Pertanto, nel caso di specie, è stato riconosciuto indiscutibilmente il diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile, non rilevando in alcun modo il trasferimento in Francia della stessa, il quale potrebbe al limite far supporre la possibilità di trovare una qualche occupazione saltuaria grazie all’aiuto di amici e parenti, non potendosi ciò apporre a base per il diniego del suddetto assegno.
In conclusione, la Cassazione ha riconosciuto il diritto della ex moglie (anni 53) a ricevere l’assegno divorzile da parte dell’altro coniuge, considerata l’effettiva difficoltà nel ricollocarsi nel mondo del lavoro, anche nel caso in cui la moglie può contare sull’aiuto di amici e parenti.