Assegno divorzile modifiche. L’assegno divorzile, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di molteplici interpretazioni riformatrici da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, che hanno modificato notevolmente le “sorti” dei coniugi che intendono divorziare
Assegno divorzile modifiche. La prima rivoluzionaria sentenza della Cassazione è stata la numero 11504/2017 che, in un colpo solo, ha detto addio al parametro del tenore di vita ai fini della valutazione del diritto all’assegno divorzile.
Di conseguenza, per valutare l’an di tale assegno, si deve oggi fare riferimento solo al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge e non più alle condizioni di maggiore o minore agiatezza nelle quali versavano gli ex in costanza di matrimonio.
Tale pronuncia ha dato il via a numerosissime successive sentenze in materia di assegno divorzile, tra le quali merita di essere menzionata la pronuncia numero 18287/2018.
In essa, la Cassazione ha infatti chiarito quali sono i criteri cui occorre riferirsi per verificare la sussistenza dei presupposti necessari per poter riconoscere l’assegno divorzile, ovverosia per accertare l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Assegno divorzile modifiche. Si tratta, in sostanza, di procedere a una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo che il coniuge richiedente l’assegno ha dato alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno. Tale criterio, del resto, è l’unico effettivamente rispettoso dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.
Solo laddove esista realmente una situazione di squilibrio tra gli ex coniugi, il giudice dovrà prima accertare le condizioni del mercato del lavoro al fine di valutare se le scelte della famiglia e del coniuge più debole hanno comportato una perdita di chance per quest’ultimo, tenuto conto del livello culturale e del contesto sociale del richiedente l’assegno e in genere della famiglia. Quindi si passerà all’esame delle condizioni personali, sociali e di età dei fondatori del nucleo familiare, ed al loro reddito, senza dimenticare la durata del matrimonio.
Assegno divorzile modifiche. Tra le sentenze più recenti, possiamo infine ricordare la numero 24934/2019, ove si legge che “lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno”.
Del resto “L’attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall’altro (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all’altro tutto quanto sia per lui “sostenibile” o “sopportabile”, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi”.
Il contenuto delle epocali sentenze della Cassazione del 2017 e del 2018 è stato recepito anche in un apposito disegno di legge, che propone di riformare l’articolo 5 della legge n. 898/1970 in senso conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali.
Dopo aver ottenuto il primo sì della Camera dei deputati, tuttavia, tale ddl è oggi fermo in Parlamento.