Assegno divorzile tenore di vita: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14231/2018, si è pronunciata su un ricorso avente ad oggetto l’importo assegno divorzile riconosciuto a una donna disoccupata.
Il Tribunale, in tema di assegno divorzile tenore di vita, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto la corresponsione di assegno divorzile da parte dell’ex marito, a favore della ex moglie per una una cifra pari a solo € 200,00.
L’entità di tale somma era stata confermata anche in sede d’Appello, che nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva nuovamente posto a carico dell’ex marito un assegno divorzile, di soli € 200,00.
La difesa della donna, proponeva in ultimo ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte aveva errato nella proprie valutazioni.
Nei motivi di ricorso, si sosteneva che nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle disparità delle rispettive posizioni, dato che, a seguito della separazione, la ricorrente non era in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio.
La ricorrente chiedeva quindi l’aumento dell assegno divorzile, in quanto disoccupata e priva di qualsiasi reddito, non avendo nessuna qualifica professionale e non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale da parte del marito, e avendo per tale motivo dovuto trasferirsi in altra città.
La Cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha ritenuto tuttavia di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.
Gli Ermellini hanno evidenziato che “l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso”.
Non si può quindi invocare il tenore di vita, quale parametro di riferimento per la misura dell’assegno divorzile.
E’ questo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità emerso anche da due precedenti pronunce in materia, le sentenze n. 23602/2017 e n. 11504/2017.
La Corte ancora argomentava, in materia di assegno divorzile tenore di vita, sostenedo che, ’…anche a voler ritenere che, attraverso l’allegazione del proprio stato di disoccupazione e dell’indisponibilità di redditi propri e di un’abitazione, la ricorrente abbia inteso fare riferimento a tale diverso parametro, la censura – afferma la Suprema Corte – non può trovare ingresso in questa sede, risolvendosi nel richiamo ad elementi già presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e quindi nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti”.
Pertanto, la ricorrente esauriti tutti i gradi di giudizio, vedeva riconfermarsi la corrisponsione di assegno divorzile per l’importo di € 200,00, e veniva inoltre condannata anche al pagamento delle spese processuali.