Assegno divorzile diritto di visita Nella loro ultimissima pronuncia gli Ermellini, questa volta, sono stati chiamati ad esprimersi sui difficili rapporti tra ex coniugi e il conseguente coinvolgimento dei figli, nei casi in cui venga violato da uno degli ’ex’ il diritto di visita ai figli in danno dell’atro, con conseguente ripicca dello stesso a sospendere arbitrariamente l’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, attraverso un ordinanza di appena qualche giorno fa, n. 21688 del 19 settembre 2017, ha previsto che non vi è diretta corrispondenza tra la violazione dell’obbligo di visita ai figli e la corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Il ricorso al Supremo Tribunale è stato presentato da un ex marito, dopo che la Corte di Appello di Palermo, lo aveva condannato al risarcimento dei danni per aver lo stesso arbitrariamente sospeso l’assegno di mantenimento nei confronti della ex coniuge, adducendo come motivazione che la stessa gli aveva impedito il diritto di visita ai figli.
Nel ricorso presentato al Supremo organo legiferante, l’uomo aveva avanzato come giustificazione all’arbitraria sospensione dell’assegno di mantenimento, la motivazione che tale tentativo, era stato dettato dalla speranza che in tal modo, l’ex moglie vedendosi costretta, avrebbe permesso la visita ai figli.
La Suprema Corte, letto il ricorso lo ha però, dichiarato inammissibile, pronunciandosi in linea con quella che era stata la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello.
L’inammissibilità del ricorso, scaturisce dal principio secondo cui l’obbligo dell’ex coniuge al versamento dell’assegno di mantenimento non viaggia parallelamente all’obbligo di visita ai figli, ma rappresentano due diversi obblighi giuridici, svincolati tra loro.
In tali casi, dunque, qualora l’ex coniuge impedisca il diritto di visita ai figli, l’altro non può per semplice ripicca sospendere arbitrariamente l’assegno di mantenimento.
La violazione di tale obbligo, costituisce inoltre un reato penale, rubricato all’art.570 c.p. ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’.
La sesta sezione civile, ha quindi evidenziato il principio secondo cui tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita ai figli, da parte dell’ex marito e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno divorzile non vi è una relazione diretta, di talché ne discende che, diventa arbitraria, e non idonea a far venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sospensione dell’assegno divorzile, adottata quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli.
Per quanto attiene invece la sfera della condanna al risarcimento del danno, la Corte ha stabilito che, a nulla rileva se l’ex marito abbia poi successivamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, in quanto l’adempimento tardivo poteva escludere l’esistenza del danno patrimoniale, ma residua il danno non patrimoniale patito dall’ex coniuge e dai figli, nel lasso di tempo intercorso tra la sospensione arbitraria dell’assegno divorzile e il tardivo adempimento della rispettiva obbligazione.