Assegno una tantum deducibile? Con la sentenza della V sezione tributaria del 12 novembre 2019, n. 29178 la Cassazione ribadisce la non deducibilità delle somme versate dal coniuge a titolo di mantenimento in un’unica soluzione.
Nel caso di specie, infatti, un uomo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale per far accertare la deducibilità dell’onere relativo al versamento, di 67.00 euro, effettuato in favore della moglie in sede di accordi in corso di separazione giudiziale tra coniugi. In appello, anche la Commissione Tributaria Regionale, confermava la decisione di primo grado, sul presupposto che gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui sono contenuti in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c).
Assegno una tantum deducibile? L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla sezione tributaria della Cassazione facendo rilevare che l’assegno di mantenimento era stato corrisposto “a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento” dal contribuente medesimo alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale, mentre la legge si riferisce esclusivamente agli assegni periodici.
La Corte ribadisce che la norma in questione limita la deducibilità, al solo assegno periodico, e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge.
Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 2001– è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non è irragionevole, e non è in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cass. Civ. 06.11.2006, n. 23659 e Corte Cost. 29.3.2007, n. 113).
Ha errato la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere l’assegno in questione “come assegno “assistenziale” o “alimentare” deducibile ex art. 10.
Assegno una tantum deducibile? Sul tema, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 9336 dell’8 maggio 2015, ha confermato con chiarezza i due punti fondamentali: non deducibilità, per il pagatore dell’assegno erogato all’ex coniuge in unica soluzione e non tassabilità del medesimo importo in capo al coniuge percettore.
Il principio si applica anche in caso di rateizzazione del pagamento concordato a titolo di mantenimento, poiché si tratta solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di risolvere definitivamente i rapporti economici tra i coniugi e deve essere distinto dalla corresponsione periodica dell’assegno, modificabile nel tempo.