Assenza del padre risarcimento danni: In sede di separazione, il Giudice stabilisce in capo al coniuge non collocatario, la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, quantificato in una somma fissa e determinata, oltre all’esborso, posto a carico di entrambi i coniugi, di una percentuale per le spese straordinarie (intese quali spese eccezionali come interventi chirurgici, spese per occhiali, lezioni private, patente, acquisto del motorini) variabile nella misura del 50%, 75% o, addirittura, in casi rari, del 100%.
Ma dato che non di solo pane vive l’uomo, specie se si tratta di un figlio minore che ha bisogno di affetto e amore dal momento della nascita, la noncuranza, l’indifferenza o l’assenza di un genitore può costare caro.
Anche se si tratta di un figlio naturale, ovvero nato al di fuori del matrimonio e la cui paternità è stata dichiarata tramite sentenza del Giudice.
Una donna, infatti, aveva chiesto al Giudice, oltre al riconoscimento della figlia minorenne, il pagamento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al risarcimento dei danni morali subiti dalla stessa.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 832 del 15.06.2016, hanno ribadito, sulla scorta dell’orientamento maggioritario della Suprema Corte e nella tutela del superiore interesse del minore, che il genitore è tenuto a mantenere il figlio anche se nato fuori dal matrimonio e se la paternità è stata accertata con sentenza.
Il provvedimento del Giudice produce, infatti, gli stessi effetti di un riconoscimento volontario, facendo sorgere in capo al dichiarato genitore l’obbligo di mantenimento che decorre dal momento della nascita, ben potendo, quindi, il genitore ricorrente chiedere le somme arretrate.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna per l’abbandono e la totale noncuranza mostrata dal padre nei confronti della piccola , il Giudice romano ha evidenziato come il disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore abbia determinato una immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione garantiti costituzionalmente e riconosciute anche dall’ordinamento internazionale.
Nel caso di specie il padre aveva nutrito un vero e proprio disinteresse nei confronti della figlia, limitandosi a vederla in poche e rarissime occasioni, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo.
Dunque, nonostante il padre avesse osservato di “aver provato ad avere contatti con la figlia, ma di aver sempre incontrato un atteggiamento ostile da parte dell’ex compagna”, il Giudice ha riconosciuto in capo all’uomo una responsabilità aquiliana (cioè extracontrattuale) cosiddetta endofamiliare che implica un risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Il Tribunale ha così condannato il padre al risarcimento dei danni non patrimoniali subito dalla minore pari ad € 52.000,00.