Assenza di strisce pedonali: Se un pedone attraversa una piazza dove non ci sono strisce pedonali utilizzabili e viene investito da un’auto non ha colpe e viene dunque escluso il concorso di colpa con l’automobilista.
Questo è ciò che ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza n. 278/2021. Per i giudici infatti, non esiste per il pedone un divieto di attraversare le piazze ma solo l’obbligo di utilizzare gli appositi passaggi, se esistono e anche se non si trovano nelle vicinanze.
Assenza di strisce pedonali nelle piazze. La Suprema Corte è giunta a questa conclusione a seguito di una procedura di risarcimento avviata da una donna che era stata investita da un’auto mentre attraversava un piazzale a piedi. Il Tribunale aveva riconosciuto alla donna un concorso di colpa del 30% e il 70% alla compagnia che era stata condannata a risarcire i danni al pedone. La donna ha prontamente proposto ricorso in Appello contestando il concorso di colpa ottenendo un accoglimento parziale delle sue richieste in quanto secondo la Corte d’Appello il pedone aveva violato il divieto previsto dal codice della strada all’art. 190 attraversando il piazzale e che l’assenza delle strisce pedonali non era un elemento rilevante.
Assenza di strisce pedonali in piazza: nessun concorso di colpa per il pedone
La donna ha però contestato la decisione dei giudici della Corte d’Appello ritenendo l’interpretazione dell’art. 190 cds sbagliata poiché la norma non pone un divieto assoluto di attraversamento da parte del pedone di una piazza e sottolineando la circostanza che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva commesso alcuna violazione attraversando.
La Corte di Cassazione ha accolto pertanto il ricorso del pedone, fornendo la giusta interpretazione dell’art. 190 del Codice della Strada, che non vieta in maniera assoluta di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma vieta l’attraversamento degli stessi solo quando vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali utilizzabili.