Sono tantissime le cause che pendono avanti ai Tribunali italiani relative al risarcimento per danni causati da cose di cui spesso le Pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia o Regione che sia) o gli Enti Pubblici risultano essere i custodi e sulle quali grava l’obbligo di sorveglianza e controllo.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti il danno causato da una cosa deve essere risarcito dal custode della stessa, salvo che questi provi la sussistenza di un caso fortuito, ovvero di un evento talmente eccezionale ed imprevedibile da interrompere il rapporto di causa-effetto tra la dinamicità della cosa e il danno.
È quindi di primaria importanza, per non dire necessaria, la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento lesivo (per esempio la caduta) che deve essere dimostrato dal danneggiato – ricorrente.
I danni per i quali si agisce in giudizio derivano soprattutto dalle cadute del cittadino a causa di buche, insidie stradali, dislivelli o “sampietrini” mancanti.
Il caso di oggi riguarda proprio il genitore di un bambino che ha chiamato in causa il Comune di Acicastello, in Sicilia, per chiedere i danni a seguito della caduta del figlio il quale, mentre passeggiava mano nella mano con il papà, è caduto sbattendo la testa contro il palo della fermata dell’autobus a causa del dislivello provocato dall’assenza di una mattonella sulla strada.
Con ordinanza n. 1896 del 03.02.2015, la Cassazione, confermando la tesi sostenuta dai Giudici di merito, ha ritenuto non provata la dinamica dell’incidente sia perché sono risultate incerte le modalità del fatto ed il luogo, sia perché è stata ritenuta non attendibile la deposizione dello zio, teste che non è tuttavia riuscito a ricostruire il fatto con esattezza.
Inoltre, gli Ermellini hanno presunto un profilo di responsabilità in capo al comportamento del figlio minorenne, “responsabile” del verificarsi della caduta proprio per un “movimento scomposto del minore”
Perché se è vero che in applicazione dell’art. 2051 c.c. spetta al custode – convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dimostrare l’esistenza del caso fortuito, ovvero di un fattore estraneo alla sua sfera di soggettività ed idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, è altrettanto vero che tale onere probatorio presuppone che il ricorrente abbia fornito, a sua volta in via prioritaria, la prova della relazione tra evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (il cosiddetto nesso causale).
Il ricorso del padre in Cassazione è stato, pertanto, rigettato proprio per la mancanza della prova del nesso causale tra la caduta del bimbo sul lungomare e l’anomalia della strada, oltre che per il comportamento “vivace” del minore che ha influenzato ad abundantiam il giudizio degli Ermellini.