Nel caso di investimento di un pedone, se il pedone investito ha agito in modo imprudente, attraversando repentinamente la strada e senza verificare il sopraggiungere di autoveicoli, si esclude in genere la responsabilità dell’ automobilista.
Ciò non avviene se tale comportamento era ragionevolmente prevedibile.
Nella fattispecie, il Tribunale di Trento ha accertato la responsabilità nella misura del 30% di un’automobilista che aveva urtato un bambino in bicicletta, in quanto le caratteristiche e le condizioni della strada erano tali da consentire un tempestivo avvistamento del minore che, a bordo della bicicletta, procedeva al margine della carreggiata.
Quindi, a segnare la differenza fra l’affermazione o l’esclusione di una responsabilità concorrente dell’automobilista, non è la condotta anomala del pedone, ma la possibilità di avvistarlo in fase di attraversamento, in tempo utile per poter porre in essere una manovra di emergenza.
Il Tribunale ha tuttavia escluso la presenza di elementi che potessero far pensare alla convenuta che il minore volesse attraversare la strada: l’attraversamento, infatti, fu repentino, attuato senza soluzione di continuità.
Però i Giudici trentini hanno sottolineato che, trattandosi di un minore, l’automobilista avrebbe dovuto comunque tener conto che i bambini non sono normalmente in grado di valutare i pericoli inerenti la circolazione stradale e sono inoltre soliti creare ed esporsi a situazioni pericolose.