Con l’arrivo dell’inverno, nonostante la scarsissima neve, è tempo finalmente di andare in montagna.
E se la montagna è un luogo di pace e serenità, non si può dire lo stesso delle piste da sci frequentate da moltissimi appassionati.
Purtroppo, infatti, ogni anno, sono sempre più numerose le vittime di incidenti che avvengono sulle piste, vuoi per l’imprudenza, la disattenzione dello sciatore o per la sua voglia di sfidare la sorte, osando dei fuoripista, vuoi per le cattive condizioni metereologiche.
Lo sci resta così uno sport emozionante, ma anche molto pericoloso per sé e per gli altri e se è vero che non può essere annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada, neppure la disciplina prevista all’art. 2054 c.c. può essere applicata per tutelare le persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale apparecchiatura.
E allora cosa fare? Rimangono impuniti gli sciatori ”autori” di una lesione a danno altrui?
Certo che no!
I Giudici, infatti, in linea di principio, tendono ad applicare, in tema di risarcimento danno, la più ampia e generale disciplina dettata dall’art. 2043 c.c. e relativa alla responsabilità extracontrattuale e al più ampio principio del neminem ledere.
Ed è proprio questo il dettame che è stato applicato dal Giudice del Tribunale di Trento a seguito di un ricorso avanzato da una donna che chiedeva il risarcimento dei danni causati da un incidente avvenuto sulla pista da sci, convenendo in giudizio un giovane sciatore.
La ricorrente, mentre si trovava ferma nello spazio innevato tra l’area sciabile e il parcheggio della funivia, ormai priva dell’attrezzatura ai piedi, veniva infatti investita da uno sciatore che, in fase di discesa, per schivare un altro sciatore, impattava sulle reti di protezione a bordo della pista.
Con la sentenza n. 567/2015, il Giudice trentino ha ritenuto sussistere in capo al giovane sciatore una colpa cosiddetta specifica circa la produzione del sinistro e il relativo nesso causale tra la sua condotta e il danno subito dalla donna, non avendo lo sciatore provato l’assenza o altro elemento che lo potesse esonerare da tale responsabilità.
Il Giudice ha precisato, inoltre, che l’area di “fine pista” – dedicata all’arrivo degli sciatori – richiede che “gli stessi debbano prestare una condotta prudente, volta a moderare la propria velocità in modo da poter fermare in piena sicurezza la propria discesa, evitando altri impatti con soggetti terzi”.
Lo sciatore che viene da monte verso valle è perfettamente in grado di vedere chi ha davanti e pertanto “riesce a prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede; pertanto colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione”.
Il giovane sciatore, così, avrebbe dovuto moderare sensibilmente la propria velocità in discesa, prevedendo la presenza di ulteriori persone a fine della pista, a nulla valendo il fatto che un terzo soggetto gli aveva tagliato la strada facendogli mutare la propria direzione, posto che lo sciatore doveva, in ogni caso, arrestare la propria corsa in condizioni di sicurezza anche di fronte a tale potenziale pericolo.
Ricade, così, in capo al giovane una responsabilità esclusiva a seguito della quale deve risarcire il danno patito dalla donna alla luce delle Tabelle relative alla valutazione del danno biologico.