Un automobilista sprofondato con la sua auto in una buca non segnalata, piena d’acqua a causa della forte pioggia, può chiedere il risarcimento dei danni subiti?
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento proposta nei confronti del Comune di Marino da un signore per i danni cagionati alla propria autovettura, dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale, piena d’acqua a causa della forte pioggia.
Avverso tale sentenza l‘istante ha presentato ricorso in Cassazione in quanto la causa era stata decisa nel merito inquadrando la domanda nell’art. 2043 c.c. e non nell’art. 2051 c.c.
Con sentenza n. 4661 del 2015, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso affermando che, anche applicando la disciplina ex art. 2051 c.c., il guidatore avrebbe dovuto prevedere la situazione di pericolo: infatti questi pur avendo visto un’enorme massa d’acqua sulla strada, non aveva fermato la marcia della propria auto. Pertanto non aveva diritto ad alcun risarcimento.
La Cassazione ha definito il concetto di prevedibilità, richiamando la Cass. n. 23584/2013, come concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza.
Quindi nel caso in cui l’utente danneggiato abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si richiede allo stesso un maggior grado di attenzione nella sua condotta.