Autoriduzione canone di locazione: Il contratto di locazione (più comunemente ed impropriamente noto come contatto di affitto), è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale ciascuna delle parti in gioco è tenuta a compiere una prestazione a favore dell’altro: da una parte il proprietario che deve consegnare l’immobile in condizioni tali da poter essere goduto ed utilizzato e dall’altra parte l’inquilino che deve corrispondere puntualmente il canone di locazione e gli oneri accessori.
Per legge, l’inquilino non può assolutamente, dall’oggi al domani, autoridursi il canone di locazione stabilito nel contratto e concordato con il proprietario dell’immobile, senza il consenso dello stesso.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che – laddove l’immobile risulti non semplicemente viziato, ma talmente inservibile da impedire all’inquilino il pieno e totale godimento e da costringerlo a cercare un’altra sistemazione – al conduttore è permesso autotutelare sé stesso interrompendo i pagamenti.
Ma si sa, il criterio di “inutilizzabilità” e di “invivibilità” può variare da persona e persona e dalle esigenze di ciascuno.
Esistono, tuttavia, dei criteri assolutamente oggettivi che rendono non godibile e assolutamente inservibile l’immobile, come per esempio, le infiltrazioni che rendono insalubre un appartamento con gravi rischi per la salute oppure un sistema elettrico non a norma che rende possibile il pericolo di folgorazione.
Solo, quindi, nel caso di mancato totale godimento dell’immobile, è possibile per l’inquilino smettere di pagare il canone.
Infatti, quando viene a mancare totalmente la prestazione promessa (ovvero l’effettiva possibilità di utilizzo dell’appartamento), si verifica l’ipotesi di inadempimento che consente la sospensione del pagamento del canone di locazione.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte l’inquilino aveva più svolte segnalato al proprietario la presenza di cavi elettrici a profondità inferiore rispetto a quella regolamentare di almeno 50 cm totalmente privi di ogni protezione (tale anomalia ed il suo conseguente pericolo di folgorazione era stato segnalato da attestato rilasciato dallo stesso direttore dei lavori).
Ma il proprietario aveva fatto “orecchie da mercante”.
Con sentenza n. 8637/2016 del 3.05.2016, i Giudici hanno dato naturalmente ragione al conduttore: la sospensione nel pagamento del canone di affitto è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento dell’appartamento, ovvero laddove vi è un grave inadempimento del proprietario nella consegna della cosa locata.