Autostentamento assegno di mantenimento: La Corte di Appello di Roma con un decreto pubblicato il 5 dicembre 2017, allineandosi alla sentenza n. 11504/2017 emessa dalla Cassazione, ha abolito il tenore di vita per la corresponsione dell’assegno divorzile.
Ed inoltre, ha applicato il criterio dell’autosufficienza anche nella fase di separazione.
In conformità a tale precedente, la Corte di Appello di Roma, ha accolto il reclamo di un marito, disponendo la revoca dell’assegno di mantenimento disposto a seguito di un primo giudizio incentrato sulla mera comparazione tra la situazione economica dei coniugi, all’epoca della separazione.
Nel caso esaminato la Corte, ha posto l’attenzione su specifici elementi di fatto, tra cui:
- Entrambi i coniugi avevano avuto precedenti matrimoni.
- L’età adulta dei coniugi stessi al momento del loro matrimonio.
- L’autonomia economica di entrambi derivante dalle rispettive professioni e dalle proprietà immobiliari di ciascuno.
In presenza di tali elementi, il collegio ha quindi escluso che potessero sussistere aspettative di sostegno economico reciproco.
Inoltre, la Corte ha rilevato che la moglie ha continuato un proprio percorso professionale e patrimoniale compiendo scelte, anche economiche, del tutto personali e non comuni al coniuge, decidendo di dimettersi dalla precedente attività di lavoro dipendente, intraprendendone una diversa di tipo commerciale e compravendendo immobili, acquistandone alcuni per sé e intestandone altri alla figlia di primo letto.
Al contrario, l’ex coniuge, pur titolare di un attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori, non possedeva immobili di proprietà tanto che dopo la separazione uscito dalla casa coniugale è andato a vivere in affitto.
Stante le risultanze patrimoniali e reddituali dei due ex coniugi, l’età al momento del matrimonio e l’esistenza di una precedente vita vissuta in perfetta autonomia, si e ritenuto che non sussistessero i presupposti per la corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Si dimostrava in tal modo, come la donna, anche prima del matrimonio, era completamente in grado di autosostenersi.
La revoca, è stata poi disposta con decorrenza dall’ordinanza presidenziale reclamata, e ha condannato la donna alle spese del grado di reclamo.
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