Sbucano come funghi.
Di chi stiamo parlando?
Degli autovelox, i famigerati rilevatori automatici della velocità che, a colpo d’occhio, da un giorno all’altro, vengono disseminati sulle strade italiane, soprattutto quelle ad alto scorrimento e che per condizioni strutturali hanno riportato un elevato numeri di incidenti.
E piovono davvero tantissime multe – che, si ricorda, devono pur sempre essere notificate al trasgressore nel termine dei 90 giorni dal giorno dell’infrazione, pena la nullità della multa stessa – anche per avere superato solo una manciata di chilometri orari in più rispetto al limite consentito dalla legge, dopo aver percorso, magari, il solito tratto di strada che si percorreva ogni giorno e sul quale oggi è stato posizionato il “mostro elettronico”.
Tuttavia, secondo una recente pronuncia del Giudice di Pace di Vasto laddove, il superamento dei limiti di velocità sia del tutto marginale e la vettura non sia dotata di un contachilometri digitale, ma analogico, la multa può considerarsi nulla.
A parere, infatti, della sentenza n. 268 del 05.06.2015, la normativa che ha novellato il codice penale (D.Lgs. n. 28 del 16.03.2015) introducendo l’art. 131 bis c.p. secondo il quale tutte le volte in cui una condotta criminosa sia di gravità ridotta (si parla di tenue gravità) si può procedere all’archiviazione del procedimento penale, è perfettamente applicabile anche alle contravvenzioni amministrative ed, in particolare, alle violazioni del Codice della Strada.
Nel caso concreto, il Giudice di Pace aveva, infatti, ritenuto nulla detta contravvenzione non solo perché il conducente aveva superato di pochi chilometri il limite di velocità (si parlava di 16 km/h) ponendo così in essere un illecito non grave, tenue per l’appunto, ma anche perché la di lui vettura non era dotata di un contachilometri digitale (dove i numeri sono ben chiari e precisamente indicati dalla plancia comandi), ma analogico (con l’asticella che oscilla ad ogni minimo colpo sull’acceleratore)il cui controllo costante del limite della velocità attraverso l’abbassamento o innalzamento dell’asticella sarebbe stato fonte di costante distrazione alla guida.
E così sulla scorta dei principi del nuovo codice penale novellato, il Giudice aveva considerato la condotta dell’automobilista del tutto priva di gravità, non “socialmente pericolosa” e pertanto, non punibile, annullando la contravvenzione.