Ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, è rigorosamente vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche, prevedendo quale sanzione il pagamento di un’ammenda variabile a seconda del tasso alcol emico rilevato, che per legge non può essere superiore a 0,5 grammi per litro, conseguente alla sospensione della patente di guida.
Ma se venite fermati in stato di ebbrezza in sella alla vostra bicicletta che succede? Siete comunque perseguibili?
La Suprema Corte ha risposto affermativamente a tale quesito, nella recente sentenza n. 4893/2015, dichiarando che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche in caso di conduzione di una bicicletta.
Per integrare il reato, infatti, non importa se il mezzo ha il motore, ma la concreta idoneità dello stesso a interferire sulle condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Ovviamente guidare una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica può creare un concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada.
Gli Ermellini sottolineano che quindi la Polizia può fermare il ciclista così come l’automobilista e fargli la prova del palloncino, e in caso di esito positivo del test, si applicheranno le dovute sanzioni amministrative o penali, a seconda del tasso alcolemico riscontrato.