Certamente ha suscitato non poche polemiche (soprattutto nell’ambiente cattolico) e sicuramente non ha avuto un iter semplice e lineare (circa 10 anni di lavori preparatori) ma, finalmente, è arrivato!
Stiamo parlando della proposta di legge (DDL. n. 1504/2014) che – dopo il voto del Senato – finalmente è diventata legge.
Il 22 Aprile 2015 il provvedimento è passato a Montecitorio con una larga maggioranza: 398 sì, 28 no e sei astenuti.
Questa del divorzio breve è la prima e vera Riforma del diritto di famiglia (dopa quella dell’equiparazione dei figli tra naturali e legittimi) che ha cambiato una norma in vigore da oltre 40 anni.
Non saranno più necessari tre anni per mettere fine al proprio matrimonio e chiedere il divorzio.
Non solo, il testo che è stato approvato prevede novità anche sulla comunione dei beni.
Ma procediamo con ordine.
Ci vorranno solo 6 mesi per dirsi addio per quelle coppie che si sono separati consensualmente e serviranno, invece, 12 mesi (un anno) per i separati giudizialmente e la cui separazione risulti ininterrotta (in entrambi casi, il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, ovvero dalla prima udienza davanti al Giudice e non dalla notifica dell’atto).
Tutto ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
Nulla di fatto, invece, per il divorzio “lampo” (immediato o diretto): la possibilità di saltare a pie’ pari la fase della separazione, chiedendo subito il divorzio. Tale normativa proseguirà autonomamente.
Novità anche per lo scioglimento della comunione dei beni.
Lo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi, prima previsto solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, verrà anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza la coppia a vivere separatamente (per le separazioni giudiziali) o quando i coniugi sottoscrivono il verbale di omologa (in caso di separazione consensuale).
Inoltre, l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati dal Giudice deve essere comunicata all’Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.
In base a quanto stabilito dalla nuova legge, le nuove tempistiche per la richiesta di divorzio e per lo scioglimento della comunione si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma.