Buche stradali prova: Si propone il commento ad una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 18865, del 24 settembre 2015, che anche se non recente, affronta un tema sempre attuale in merito a buche stradali prova.
Nella pronuncia in commento, gli eredi del defunto avevano agito in giudizio nei confronti del Comune di Gorizia, oltrechè di una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal defunto.
Il gravissimo incidente, che aveva portato al decesso del ciclista, era avvenuto su una strada comunale, interessata da buche stradali.
Il defunto ciclista, infatti, mentre percorreva la strada comunale a bordo della propria bicicletta, finiva rovinosamente all’interno di una buca stadale profonda ben 10 centimetri.
Secondo gli attori, parenti del defunto, la buca sarebe stata creata proprio dalla società convenuta in giudizio, che si era interessata dell’asfaltatura della strada.
La sentenza di primo grado, pronunicata dal Tribunale di Udine, rigettava la richiesta di risarcimento danni, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del nesso di casualità fra buche stradali e l’evento dannoso.
Ed in più si aggiungeva a ciò, che gli eredi non avevano neanche dimostrato l’entità del danno.
La sentenza veniva, inoltre confermata anche dalla Corte d’Appello di Trieste.
Gli eredi, decidevano al fine di ottenere il risarcimento danni da buche stradali, di rivolgersi in ultimo stadio alla Suprema Corte di Cassazione.
Secondo gli eredi-ricorrenti, la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe correttamente applicato l’art. 2051 c.c., pretendendo da parte del danneggiato la prova del contatto fra la ruota della bicicletta e quella sola parte della strada caratterizzata da buche stradali.
I ricorrenti, evidenziavano inoltre, che la Corte d’Appello, avrebbe inoltre dovuto tenere in considerazione il fatto che sulla strada era presente un avvallamento a forma triangolare, ubicato all’interno della corsia percorsa dalla vittima, della profondità di dieci centimetri, non prevedibile, né presegnalato e nemmeno preavvisabile.
Anche in ultimo grado di giudizio, i ricorrenti vedevano riconfermarsi il rigetto della propria richiesta risarcatoria.
La Cassazione, motivava la propria pronuncia, ritenendo che: ‘… in tema di responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso casuale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto, deve dimostrare il caso fortuito, da intendersi come fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezzionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso casuale’.
Infine la Corte di Cassazione, in tema di buche stradali prova, sottolineava a sostegno del rigetto del ricorso, che dagli accertamenti effetutati, non era possibile presumere che il ciclista fosse passato proprio su quella porzione di mano stradale, ove vi erano presenti buche stradali.
Evidenziando inoltre, che la porzione del manto stradale interessata dalle buche stradali, era di ampiezza ridottissima rispetto al resto della carreggiata.
La Corte pertanto ha confermato la sentenza impugnata, condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.