L’assegno di mantenimento disposto dal Giudice in sede di separazione o divorzio svolge un ruolo alquanto difficile e delicato: assicurare lo stesso tenore di vita “goduto in costanza di matrimonio” a chi lo percepisce (ex moglie e figli minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente), senza dimenticare però il coniuge obbligato, evitando così di creare squilibri tra coniugi.
Alla luce di tale principio, l’assegno di mantenimento versato a favore del figlio, il cui ammontare viene deciso dal Giudice in sede di separazione o di divorzio alla luce delle condizioni economiche e del reddito del coniuge obbligato, può essere ridotto, per esempio, se il genitore obbligato vive con la nuova famiglia in una casa in affitto.
Infatti, con ordinanza n. 11438 del 22.05.2014, la Suprema Corte è recentemente intervenuta in una vicenda riguardante un padre divorziato il quale – corrispondendo mensilmente un canone locatizio per la casa presa in affitto con la nuova compagna – aveva promosso istanza di revisione dell’assegno di mantenimento del figlio, convivente con l’ex moglie, proprio alla luce della nuova e piuttosto significativa “uscita” che gravava sulle sue spalle.
Gli Ermellini hanno dichiarato che “il peso del canone di locazione” che l’ex marito dovrà sostenere non potrà essere sottovalutato ai fini della determinazione del quantum dell’assegno periodico, ma anzi andrà valutato come fatto sopravvenuto idoneo a considerare legittima la riduzione della somma dovuta per il mantenimento.
Soprattutto se si considera il diritto del coniuge obbligato a mantenere pur sempre un tenore di vita corrispondente alla propria situazione economica.
È chiaro, quindi, il principio di equità sotteso all’istituto del mantenimento che mira a riequilibrare – perlomeno sotto il profilo economico – la situazione economica della famiglia dopo la sua disgregazione umana ed affettiva, garantendo al nucleo famigliare preesistente un tenere di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, considerando pur sempre i limiti e le possibilità economiche dell’obbligato, al quale dovrà pur sempre essere assicurata la possibilità di provvedere adeguatamente sia al proprio mantenimento che a quello della “nuova” famiglia.
Purtroppo, nonostante la giurisprudenza elabori da tempo questo principio e si sappia che ogni separazione comporti, inevitabilmente, un aumento di spese, di costi, di fatto, nella realtà quotidiana risulta estremamente difficile garantire lo stesso tenore di vita ad entrambi i coniugi, altrimenti non si spiegherebbero, purtroppo, i tanti casi di padri separati o divorziati costretti a vivere sul lastrico.