Caduta buca stradale Di frequente accade che le strade cittadine siano piene di insidie, tra le più temute dagli utenti della strada, vi sono senza dubbio le buche, che costituiscono una primaria fonte di pericolo.
Nella maggior parte dei casi, l’ente responsabile ‘Comune’ tenuto alla manutenzione delle stesse non vi provvede, omettendo altresì di segnalarne il pericolo.
La questione, assai controversa in giurisprudenza, è stata oggetto di diverse pronunce volte a stabilire quando si configuri la responsabilità del Comune per il risarcimento dei danni, occorsi in seguito alla caduta all’interno di una buca, da parte di un utente della strada.
Un interessante pronuncia in merito, viene offerta dal Tribunale di Salerno, attraverso la sentenza n. 576 del 3 febbraio 2017, che ha avuto modo di occuparsi di tale profilo di responsabilità.
Il caso, vede come protagonista, un utente della strada che aveva agito nei confronti del Comune di Salerno, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta in una buca presente sul manto stradale, procurandosi diverse lesioni e contusioni.
Il danneggiato, a sostegno delle proprie ragioni, osservava che la buca non era segnalata e sulla zona interessata da tale buca, non vi era nessun divieto di transito.
Ragion per cui, si configuravano tutti gli estremi previsti dall’art. 2051 c.c., atti a ricondurre la responsabilità per il risarcimento del danno in capo al Comune.
Il Tribunale, ha ritenuto di dover accordare le ragioni del danneggiato, riconoscendo la responsabilità del Comune, e condannandolo al risarcimento dei danni.
Il profilo di responsabilità esaminato si ricollega alla norma disciplinata dall’ art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia).
Già in passato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13364 del 2014, aveva fatto salvo tale assunto, precisando che, la norma trova corretta applicazione anche nei casi in cui vi sia una negligente manutenzione delle strade cittadine da parte dell’ente gestore.
Lo stesso infatti, nei casi di negligente manutenzione delle strade, ha sempre la possibilità di segnalarne le relative insidia con i cartelli previsti dal Codice della Strada.
Nel caso posto all’attenzione del Tribunale, si era rilevato che esisteva un effettiva pericolosità ed insidiosità della strada in cui era avvenuto il sinistro, oltretutto confermato da testimoni.
Nelle sue motivazioni, il Tribunale di Salerno osservava che: ‘il danneggiato non poteva rendersi conto del pericolo, anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale’.
Veniva pertanto affermata la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto lo stesso non aveva fornito la prova che il sinistro si fosse verificato per ‘caso fortuito’.